Privacy & trattamento dati
Questa pagina è mantenuta dal titolare dell'applicazione E-CARE. Ultimo aggiornamento: luglio 2026. Versione policy: 2026-07-17a.
In sintesi — chi tratta cosa
E-CARE funziona con un modello a più titolari, previsto dagli Artt. 13 e 26 GDPR. In parole semplici:
Cooperiamo Insieme è Titolare dei dati della piattaforma: account, credenziali, log tecnici, sicurezza, fatturazione, chat con l'AI generalista, marketplace lavoro.
L'ente aderente che ti prende in carico (cooperativa, ASL, RSA, ADI, studio medico, famiglia organizzata in crew) è il Titolare di cartella, parametri vitali, note di assistenza e trascrizioni AI riferite al paziente.
Se usi E-CARE senza un ente aderente, Cooperiamo Insieme è Titolare unico di tutti i dati (vedi paragrafo 13.4).
A chi rivolgersi per i tuoi diritti (Artt. 15–22): per i dati della piattaforma scrivi a Cooperiamo Insieme (privacy@cooperiamoinsieme.it); per i dati clinico-sociali all'ente aderente (contatti forniti alla presa in carico). In caso di dubbio scrivi comunque a noi: inoltriamo la richiesta al titolare competente entro i termini di legge.
Trasferimenti fuori dall'UE: i dati sono ospitati primariamente in UE/SEE. Alcuni fornitori tecnici (Google, OpenAI, Cloudflare, Stripe, Apple) trattano dati anche negli Stati Uniti, con garanzie previste dagli Artt. 44–49 GDPR: decisione di adeguatezza UE–USA (Data Privacy Framework) e Clausole Contrattuali Standard (SCC UE 2021/914) come fallback. Dettaglio per fornitore al paragrafo 7.
Servizi AI forniti da terzi: la trascrizione delle note vocali, l'estrazione dei parametri, i riassunti e la chat AI non sono erogati internamente da Cooperiamo Insieme, ma da sub-responsabili esterni (Google LLC — Gemini, US/UE; OpenAI, L.L.C. — US) attraverso il Lovable AI Gateway (orchestrazione in UE). I dati sono inviati solo dopo il consenso granulare per assistito, con garanzie contrattuali (DPA ex Art. 28 con ciascun fornitore, valide anche per il trattamento in UE) e — quando i dati escono dal SEE — SCC UE 2021/914 e Data Privacy Framework; a livello tecnico TLS, zero-retention, opt-out dall'addestramento, minimizzazione. Descrizione per agente, misure di accuratezza e non discriminazione al paragrafo 14.3-bis/ter. I fornitori AI operano come Responsabili/Sub-responsabili ex Art. 28 (mai titolari autonomi) e non usano i dati degli assistiti per addestrare i modelli: tabella per fornitore (ruolo, categorie di dati, retention, training) al paragrafo 14.6; mappa dei trasferimenti al paragrafo 7.
Fornitori terzi: usiamo sub-responsabili nominati ex Art. 28 GDPR per cloud/DB/auth, AI, pagamenti, identità, email, notifiche push, geocoding e adempimenti fiscali. Elenco per categoria con localizzazione e garanzie (DPA, SCC UE 2021/914, DPF) alla tabella del paragrafo 5.
Questo è un riassunto divulgativo. Il dettaglio giuridico dei ruoli è al paragrafo 1 (categorie e tabella completa) e al paragrafo 13 (ripartizione Art. 26 e responsabile ex Art. 28).
1. Ruoli GDPR e titolarità del trattamento (Artt. 4, 24, 26, 28 GDPR)
Il soggetto giuridico che gestisce la piattaforma E-CARE è Cooperiamo Insieme — Cooperativa Sociale ONLUS, P.IVA 02812020598, sede legale in Italia (di seguito "Cooperiamo Insieme" o "il gestore della piattaforma"). Contatto privacy: privacy@cooperiamoinsieme.it.
Ai sensi degli Artt. 13–14 GDPR chiariamo in modo esplicito che Cooperiamo Insieme opera con un modello a tre ruoli distinti in funzione della categoria di dati trattati e del rapporto con l'ente aderente (cooperativa sociale, ASL, RSA, studio medico, ADI, famiglia organizzata in crew) che eroga il servizio di assistenza:
Per i dati della piattaforma: account, profilo utente, autenticazione, consensi versionati, log tecnici e di sicurezza, audit log, chat con l'assistente AI, file audio delle note vocali (in fase di trascrizione), dati del marketplace lavoro, fatturazione dell'abbonamento.
A chi rivolgersi: direttamente a Cooperiamo Insieme via Profilo → I tuoi dati personali (GDPR) o all'indirizzo privacy indicato sopra.
Per i dati clinico-sociali dell'assistito trattati per conto dell'ente aderente: dati anagrafici del paziente, parametri vitali, terapie, diario clinico-sociale, calendario, testo trascritto delle note vocali. Cooperiamo Insieme li tratta solo su istruzione documentata dell'ente, in forza di un Data Processing Agreement (DPA) ex Art. 28.3.
A chi rivolgersi: all'ente aderente titolare. La piattaforma offre strumenti self-service (export, cancellazione anticipata) e inoltra la richiesta all'ente entro 72h (Art. 28.3.e).
Per attività in cui finalità e mezzi sono determinati congiuntamentecon l'ente aderente: suggerimenti clinici prodotti dagli agenti AI, alert automatici sui parametri vitali. È stipulato un accordo di contitolaritàex Art. 26.1, il cui contenuto essenziale è disponibile su richiesta (Art. 26.2).
A chi rivolgersi: indifferentemente all'uno o all'altro contitolare (Art. 26.3). Point of contact operativo: il DPO dell'ente aderente, con supporto tecnico di Cooperiamo Insieme.
| Categoria di dati | Ruolo di Cooperiamo Insieme | A chi rivolgersi per i diritti |
|---|---|---|
| Account, profilo, consensi, log tecnici e audit | Titolare autonomo (A) | Cooperiamo Insieme |
| Chat con assistente AI di piattaforma | Titolare autonomo (A) | Cooperiamo Insieme |
| Audio note vocali (fase di trascrizione) | Titolare autonomo (A) | Cooperiamo Insieme |
| Marketplace lavoro (annunci, profili seeker) | Titolare autonomo (A) | Cooperiamo Insieme |
| Fatturazione e abbonamento della piattaforma | Titolare autonomo (A) | Cooperiamo Insieme |
| Dati anagrafici assistito, parametri vitali, terapie | Responsabile ex Art. 28 (B) | Ente aderente titolare |
| Diario clinico-sociale, calendario, trascrizioni note | Responsabile ex Art. 28 (B) | Ente aderente titolare |
| Suggerimenti clinici AI e alert su parametri vitali | Contitolare ex Art. 26 (C) | Indifferentemente Cooperiamo Insieme o l'ente aderente |
Nota. Quando l'ente aderente coincide con Cooperiamo Insieme (uso diretto della piattaforma per assistiti presi in carico dalla cooperativa), Cooperiamo Insieme opera come Titolare unico per tutte le categorie. Il modello a tre ruoli è approfondito nel paragrafo 13.
2. Categorie di dati trattati
E-CARE tratta le seguenti categorie di dati personali:
- Dati identificativi e di account: nome, cognome, email, ruolo nella crew, avatar, credenziali (hash), provider di login (Google/email).
- Dati relativi alla salute dell'assistito (categoria particolare ex Art. 9 GDPR): parametri vitali, terapie, somministrazioni, diario clinico-sociale, registro catetere/diuresi, allergie, patologie, contatti d'emergenza.
- Note vocali e trascrizioni AI: audio registrato dall'operatore inviato al servizio di trascrizione (Lovable AI Gateway); l'audio originale viene scartato subito, il testo trascritto è conservato come nota nel diario.
- Dati di profilo marketplace lavoro: bio pubblica, città, disponibilità (orari/mansioni), foto opzionale, tariffe, esperienze — solo se pubblichi un annuncio "cerco"/"offro".
- Dati di localizzazione: indirizzo inserito per il marketplace, geocodificato a precisione comunale sulla mappa pubblica; coordinate esatte visibili solo agli utenti autenticati con esigenza operativa.
- Dati di fatturazione e pagamento: ragione sociale, codice fiscale/P.IVA, indirizzo di fatturazione, storico transazioni, riferimenti Stripe. Non conserviamo il numero della carta — è gestito direttamente da Stripe (PCI-DSS).
- Endpoint push notification: subscription del browser (endpoint URL, chiavi
p256dh/auth) per il recapito delle notifiche, solo se attivi. - Preferenze di notifica: canali attivi (in-app, email, push) per categoria di evento.
- Messaggistica interna: contenuto dei messaggi tra membri della crew nella chat dell'assistito, con timestamp e riferimenti mittente/destinatario.
- Dati di invito: email dell'invitato alla crew fornita da chi invita, prima della registrazione dell'interessato (cfr. paragrafo 8 — Art. 14 GDPR).
- Consensi versionati: tipo, versione policy, timestamp, IP e user agent al momento dell'accettazione (Art. 7 comma 1 — onere della prova).
- Dati tecnici e log: timestamp di accesso, IP, user agent a fini di sicurezza; log applicativo di errore (stack, path richiesto) senza payload personale.
3. Basi giuridiche
- Art. 6(1)(b) — esecuzione del contratto/servizio: coordinamento assistenza, marketplace lavoro, gestione account, abbonamenti.
- Art. 6(1)(c) — obbligo di legge: conservazione documenti contabili e fiscali (Art. 2220 c.c.), notifica data breach al Garante (Art. 33 GDPR).
- Art. 6(1)(f) — legittimo interesse: sicurezza applicativa, prevenzione abusi e frodi sui pagamenti, log tecnici, audit log admin.
- Art. 6(1)(a) — consenso esplicito: registrazione note vocali, pubblicazione profilo marketplace pubblico, ricezione notifiche push, contatto tramite dati di invito.
- Art. 9(2)(h) — trattamento di dati sanitari per finalità di assistenza e cura da parte di soggetti tenuti al segreto professionale o equivalente (dati clinici, trascrizioni note vocali, riassunti AI).
4. Registro dei trattamenti
Ai sensi dell'Art. 13 GDPR, la tabella seguente riporta per ogni attività di trattamento effettuata da E-CARE la finalità, la base giuridica, le categorie di dati coinvolte, i destinatari e il tempo di conservazione.
| Trattamento | Finalità | Dati | Base giuridica | Destinatari | Ritenzione |
|---|---|---|---|---|---|
| Coordinamento assistenza domiciliare | Gestione crew, diario, terapie, parametri vitali, catetere/diuresi | Identificativi + salute Art. 9 | Art. 6(1)(b) + Art. 9(2)(h) | Crew autorizzata, ente aderente | Durata assistenza + 10 anni |
| Note vocali e trascrizione AI | Facilitare la registrazione del diario | Audio (temp), testo trascritto | Art. 9(2)(h) + consenso operatore | Lovable AI Gateway (Gemini/OpenAI) | Audio scartato subito; testo come diario |
| Riassunti clinico-sociali AI | Supporto decisionale (mai sostitutivo) | Diario, terapie, vitals | Art. 9(2)(h) | Lovable AI Gateway | On-demand, non conservato |
| Marketplace lavoro — profilo pubblico | Pubblicare annunci "cerco"/"offro" | Bio, città, disponibilità, tariffe, foto opz. | Art. 6(1)(a) + Art. 6(1)(b) | Visitatori del sito (mappa pubblica) | Fino a ritiro + 6 mesi |
| Marketplace — geocoding e mappa | Localizzazione approssimativa annunci | Indirizzo → coordinate comunali | Art. 6(1)(b) | Provider geocoding (Nominatim/UE) | Come il profilo |
| Marketplace — matching e contatto in-app | Suggerire match crew ↔ operatore | Profilo pubblico, criteri di ricerca | Art. 6(1)(b) | Solo utenti autenticati coinvolti | Come il profilo |
| Inviti crew via email | Invitare persone alla crew | Email invitato + token + ruolo | Art. 6(1)(b) + legittimo interesse chi invita | Provider email transazionale | Cancellazione se invito non accettato ≤ 30gg |
| Messaggistica interna crew | Chat operativa sull'assistito | Testo messaggi, mittente/destinatario | Art. 6(1)(b) + Art. 9(2)(h) se sanitari | Solo membri crew autorizzati | Come il diario |
| Autenticazione e gestione account | Accesso sicuro all'app | Email, hash password, sessione, provider SSO | Art. 6(1)(b) + Art. 6(1)(f) | Lovable Cloud (Supabase), Google Identity | Durata servizio + 24 mesi |
| Pagamenti e abbonamenti | Gestione checkout e piano attivo | Riferimenti Stripe, storico transazioni | Art. 6(1)(b) + Art. 6(1)(f) antifrode | Stripe Payments Europe Ltd. (IE) | Durata servizio + obblighi contabili |
| Fatturazione e obblighi contabili | Emissione fattura, adempimenti fiscali | Ragione sociale, CF/P.IVA, indirizzo | Art. 6(1)(c) — Art. 2220 c.c. | Commercialista, Agenzia delle Entrate | 10 anni |
| Notifiche push browser | Avvisare l'utente di eventi rilevanti | Endpoint push + chiavi crittografiche | Art. 6(1)(a) — consenso browser | Google FCM / Apple APNs / Mozilla autopush | Fino a revoca / disiscrizione |
| Email transazionali e unsubscribe | Inviti, promemoria, comunicazioni servizio | Email destinatario, contenuto minimo | Art. 6(1)(b) + Art. 6(1)(f) | Provider email transazionale (SCC) | Log invio 12 mesi; suppression persistente |
| Preferenze di notifica | Rispettare i canali scelti dall'utente | Toggle per canale/evento | Art. 6(1)(b) | Solo backend E-CARE | Durata account |
| Audit log utente e admin | Tracciabilità azioni critiche, sicurezza | Actor, azione, entità, timestamp | Art. 6(1)(f) + Provv. Garante 27/11/2008 | Solo admin e DPO | 24 mesi |
| Log applicativo di errore | Diagnosi bug, stabilità | Stack trace, path, user agent (no payload) | Art. 6(1)(f) | Solo team tecnico E-CARE | 90 giorni |
| Richieste di cancellazione account | Gestire grace period ex Art. 17 | User id, motivo, stato, timestamp | Art. 6(1)(c) — Art. 17 GDPR | Solo admin e DPO | 2 anni post-esecuzione (prova adempimento) |
| Cookie tecnici (vedi paragrafo 11) | Sessione, preferenze, antifrode checkout | Token sessione, ack banner, cookie Stripe | Art. 6(1)(b) + Art. 6(1)(f) | Stripe (solo su checkout) | Sessione / persistente / 1 anno |
I dettagli di conservazione sono riepilogati nel paragrafo 15 — Tempi di conservazione per categoria. I sub-responsabili sono elencati nel paragrafo 5 — Destinatari.
4.1 Mappatura dedicata alle categorie particolari (Art. 9 GDPR)
I trattamenti che coinvolgono dati relativi alla salute o altre categorie particolari ex Art. 9 GDPR richiedono una doppia base giuridica: una condizione di liceità generale ex Art. 6 e una specifica deroga ex Art. 9(2). Per completezza e accountability (Art. 5.2, Art. 30), la tabella seguente isola queste attività, esplicita entrambe le basi, il test di necessità/proporzionalità (Art. 5.1.c) e le garanzie tecnico-organizzative adottate.
| Trattamento | Categoria particolare | Finalità specifica | Base Art. 6 | Condizione Art. 9 | Necessità / proporzionalità | Garanzie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diario clinico-sociale | Dati sanitari | Continuità assistenziale, passaggio consegne tra operatori | 6(1)(b) | 9(2)(h) | Solo annotazioni pertinenti alla cura; no diagnosi non necessarie | RLS per crew, cifratura at-rest, segreto professionale |
| Terapie e somministrazioni | Dati sanitari (farmaci, dosaggi) | Tracciabilità farmacologica, prevenzione errori | 6(1)(b) + 6(1)(c) | 9(2)(h) | Solo farmaci prescritti e riferiti all'assistenza in corso | RLS crew, audit log immutabile, doppio controllo somministrazione |
| Parametri vitali | Dati sanitari (PA, FC, SpO₂, glicemia, ecc.) | Monitoraggio dei quadri clinici cronici | 6(1)(b) | 9(2)(h) | Solo parametri clinicamente rilevanti; nessuna raccolta massiva | RLS, soglie configurabili, log misurazioni versionato |
| Alert intelligenti | Dati sanitari (parametri fuori soglia, eventi catetere) | Avvisare la crew di variazioni clinicamente rilevanti | 6(1)(b) | 9(2)(h) + 9(2)(a) per la componente AI | Regole soglia-based; AI usata solo per rerank testuale, mai per decisioni | Consenso AI separato, human-in-the-loop, opt-out per assistito |
| Riassunto giornaliero AI | Dati sanitari (aggregati testuali) | Sintesi supporto decisionale non sostitutiva | 6(1)(b) | 9(2)(h) + 9(2)(a) | Solo record delle 24h; nessuna profilazione ex Art. 22 | Consenso AI granulare, revisione umana, opt-out training, DPA + SCC |
| Chat assistente AI | Dati sanitari (contenuti conversazione) | Guida operativa alla crew, ricerca in diario | 6(1)(b) | 9(2)(h) + 9(2)(a) | Solo assistito selezionato; prompt system minimizza contesto | Consenso AI, zero-retention API, purga 24 mesi (paragrafo 15) |
| Note vocali (audio + trascrizione) | Dati sanitari + voce (biometrica non identificativa) | Registrare rapidamente osservazioni cliniche | 6(1)(b) | 9(2)(h) + 9(2)(a) | Audio scartato subito; solo testo utile è conservato | Consenso AI, cancellazione/anonimizzazione da UI (paragrafo 14.7) |
| Estrazione AI di parametri | Dati sanitari (valori estratti da testo/voce) | Precompilare form parametri vitali | 6(1)(b) | 9(2)(h) + 9(2)(a) | Validazione umana obbligatoria prima del salvataggio | Consenso AI dedicato, schema Zod, log revisioni |
| Messaggistica crew su clinica | Dati sanitari occasionali | Coordinamento operativo sull'assistito | 6(1)(b) | 9(2)(h) | Ambito crew, esclusi terzi esterni | RLS thread privati, audit accesso, ritenzione come diario |
| Dati marketplace lavoro pubblici | Nessuna categoria Art. 9 (pubblicati solo dati professionali) | Pubblicare offerta/richiesta di lavoro | 6(1)(a) + 6(1)(b) | — | Divieto di indicare dati di salute; check applicativo su testi | Consenso pubblicazione, coordinate arrotondate 2 decimali |
| Cancellazione / anonimizzazione note vocali | Dati sanitari già raccolti | Esercizio Art. 17 e revoca ex Art. 7.3 | 6(1)(c) | 9(2)(h) residuale per audit | Anonimizza al posto di cancellare quando serve tracciabilità | Audit log, autorizzazione crew, dashboard consensi AI |
Il test di necessità è documentato per ogni funzione AI nella sezione paragrafo 14 — Agenti AI. La revoca del consenso Art. 9(2)(a) non pregiudica l'assistenza, che continua sotto la base primaria Art. 9(2)(h) senza l'ausilio dei modelli AI. La mappatura è aggiornata contestualmente ad ogni modifica del Registro dei trattamenti ex Art. 30 conservato dal DPO.
5. Destinatari e sub-responsabili
L'elenco include i sub-responsabili nominati da Cooperiamo Insieme sia per i trattamenti in cui agisce come Titolare autonomo (piattaforma), sia per quelli svolti come Responsabile per conto dell'ente aderente ex Art. 28 GDPR (vedi paragrafo 1 e paragrafo 13).
- Membri della crew autorizzati dal Titolare, secondo policy RLS per ruolo.
- Ente aderente (cooperativa/RSA/ADI/famiglia organizzata) — vedi paragrafo 13.
- Lovable Cloud — infrastruttura (Supabase/AWS, data center UE): database, storage, autenticazione.
- Lovable AI Gateway — trascrizione, riassunti, chat, matching (modelli Google Gemini e OpenAI).
- Cloudflare (US, SCC) — CDN, mitigazione DDoS, TLS.
- Stripe Payments Europe Ltd. (Irlanda) — pagamenti e abbonamenti, sub-responsabile con DPA e SCC per sub US.
- Google Identity — Single Sign-On (solo se attivato dall'utente).
- Provider email transazionale — invio inviti crew, notifiche di servizio, messaggi admin (DPA e SCC).
- Push service del browser — Google FCM / Apple APNs / Mozilla autopush (recapito notifiche, no contenuto personale).
- Provider di geocoding — OpenStreetMap Nominatim o equivalente (solo indirizzo, no dati identificativi).
- Commercialista / autorità fiscali — dati di fatturazione per obblighi di legge.
- DPO — accesso agli audit log e ai registri privacy per le sue funzioni.
Utilizziamo esclusivamente sub-responsabili nominati ex Art. 28 GDPR, con DPA scritti. La localizzazione primaria del trattamento è UE/SEE; per i fornitori con componenti negli Stati Uniti si applicano il Data Privacy Framework (Art. 45) e/o le SCC UE 2021/914 (Art. 46.2.c) con misure supplementari post-Schrems II. Dettaglio nella tabella seguente.
| Categoria | Fornitore | Finalità | Localizzazione | Garanzie (Art. 28 + Capo V) |
|---|---|---|---|---|
| Infrastruttura cloud / DB / auth | Lovable Cloud (Supabase su AWS) | Database, storage, autenticazione | UE (Francoforte) | DPA ex Art. 28; sub-processor list pubblica; SCC UE 2021/914 per eventuali sub US |
| Cloudflare, Inc. | CDN, WAF, mitigazione DDoS, TLS termination | US con edge globale | DPA ex Art. 28; SCC UE 2021/914; DPF certified | |
| AI (trascrizione, analisi, chat, matching) | Lovable AI Gateway | Routing verso i modelli, no retention di prompt/output | UE (gateway) | DPA ex Art. 28 |
| Google LLC (Gemini) | Trascrizione, riassunti, chat, matching | US / UE a seconda della region | DPA ex Art. 28; SCC UE 2021/914; DPF certified; zero-retention & no-training contrattuali | |
| OpenAI, L.L.C. | Modelli di trascrizione, chat, embedding | US | DPA ex Art. 28; SCC UE 2021/914; DPF certified; zero-retention API; no-training sui dati API | |
| Pagamenti | Stripe Payments Europe, Ltd. | Pagamenti, abbonamenti, fatturazione | Irlanda (UE); sub-processor Stripe, Inc. in US | DPA ex Art. 28; SCC UE 2021/914 per sub US; DPF certified; PCI-DSS Level 1 |
| Identità / SSO | Google Ireland Ltd. (Google Sign-in) | Single Sign-On (solo se attivato dall'utente) | UE con backend US | DPA ex Art. 28; SCC UE 2021/914; DPF certified |
| Email transazionale | Provider email transazionale (configurato dal Titolare) | Inviti crew, notifiche di servizio, messaggi admin | UE / US a seconda del provider | DPA ex Art. 28; SCC UE 2021/914 dove applicabile; DPF certified se US |
| Notifiche push del browser | Google FCM, Apple APNs, Mozilla autopush | Recapito notifiche (nessun contenuto personale nel payload) | US / UE | Termini di servizio degli endpoint; nessun dato personale identificativo nel payload |
| Geocoding | OpenStreetMap Nominatim (o equivalente) | Geocoding di indirizzi (no dati identificativi del paziente) | UE (istanza OSM / self-hosted) | Nessun trasferimento di dati personali del paziente |
| Adempimenti fiscali | Commercialista / autorità fiscali italiane | Obblighi di legge (Art. 2220 c.c., normativa fiscale) | Italia (UE) | Obbligo di legge; non "trasferimento" ex Capo V |
Le garanzie sono riepilogate in forma sintetica. Il testo completo di SCC, DPA e TIA è disponibile su richiesta scritta a privacy@cooperiamoinsieme.it ex Art. 46.1 GDPR (vedi paragrafo 7.4). Categorie e fornitori possono cambiare: aggiornamenti sostanziali vengono notificati ex paragrafo 18.
6. Conservazione — quadro generale (Art. 5.1.e, Art. 13.2.a GDPR)
In applicazione del principio di limitazione della conservazione (Art. 5.1.e GDPR) e dell'obbligo informativo previsto dall'Art. 13.2.a, E-CARE gestisce i periodi di conservazione secondo un quadro strutturato e verificabile. Nessuna categoria di dati è conservata "a tempo indeterminato".
6.1 Principi applicati
- Limitazione della conservazione (Art. 5.1.e) — durate definite ex ante per ogni categoria e imposte a livello tecnico.
- Minimizzazione (Art. 5.1.c) — raccogliamo solo i dati necessari e cancelliamo appena vengono meno le finalità.
- Integrità e riservatezza (Art. 5.1.f) — durante tutto il periodo di conservazione i dati sono protetti con le misure descritte nella pagina Sicurezza.
6.2 Criteri di determinazione delle durate
Quando non è possibile fissare un termine unico ex ante, la durata è determinata combinando i seguenti criteri (Art. 13.2.a GDPR):
- Obblighi di legge — es. documentazione sanitaria (10 anni), obblighi contabili e fiscali (Art. 2220 c.c., 10 anni).
- Durata del rapporto contrattuale — l'abbonamento, la partecipazione a una crew di assistenza, l'attività sul marketplace.
- Finalità di sicurezza e auditabilità — audit log e log tecnici conservati per il tempo necessario a ricostruire eventi anomali (12–24 mesi).
- Legittimo interesse residuo — es. contestazioni contrattuali, difesa in giudizio, entro i termini di prescrizione ordinari.
- Revoca del consenso — quando il trattamento si fonda sul consenso (Art. 6.1.a / 9.2.a), la revoca fa scattare la cancellazione, salvo tracciatura del consenso stesso (Art. 7.1).
6.3 Titolarità e responsabilità — chi decide le durate
Le durate di conservazione dipendono dalla titolarità del trattamento, che è distribuita tra due soggetti:
E-CARE è titolare delle categorie tecniche e operative della piattaforma: account utente, profili, ruoli, consensi versionati, audit log, log tecnici e di sicurezza, chat con assistente AI, log di utilizzo AI, file audio delle note vocali, cache di geocoding, push subscription, backup, dati di fatturazione dell'abbonamento. Per queste categorie le durate sono applicate direttamente da E-CARE tramite i job di retention documentati al paragrafo 15 e nella pagina Sicurezza.
Per i dati clinico-sociali degli assistiti (dati anagrafici del paziente, parametri vitali, terapie, diario clinico-sociale, testo trascritto delle note vocali) l'ente aderente(cooperativa sociale, ASL, studio medico, RSA) è titolare autonomo e definisce le proprie policy interne di conservazione entro i termini minimi imposti dalla normativa sanitaria e i massimi contrattuali indicati al paragrafo 15. E-CARE agisce in questo ambito come responsabile del trattamento ex Art. 28 GDPR e applica le durate concordate nel Data Processing Agreement con l'ente.
6.4 Modalità di cancellazione
- Soft delete immediato al raggiungimento della scadenza o su richiesta dell'interessato: i dati vengono resi non più accessibili dalla piattaforma.
- Hard delete definitivo tramite job cron orario (
gdpr-retention): le righe sono rimosse dal database applicativo entro poche ore. - Anonimizzazione irreversibile per i dati aggregati statistici (es. metriche di utilizzo AI), che possono essere conservati oltre i termini solo in forma non riconducibile all'interessato.
- Cancellazione dai backup: i backup crittografati sono ruotati con finestra di 30 giorni, dopo i quali la cancellazione è completa anche a livello di ripristino.
- Prima della cancellazione puoi sempre esportare i tuoi dati dalla sezione Profilo → I tuoi dati personali (GDPR) (Art. 20 — portabilità).
I periodi di conservazione applicati a ogni categoria specifica sono riepilogati nella tabella di dettaglio al paragrafo 15.
7. Trasferimenti di dati verso paesi terzi (Art. 13.1.f e Artt. 44–49 GDPR)
- Paesi terzi coinvolti: Stati Uniti (Google, OpenAI, Cloudflare, Stripe Inc. come sub-processor, Apple). Nessun trasferimento verso altri paesi terzi nella configurazione attuale.
- Garanzie ex Capo V GDPR, in ordine di applicazione: (1) Decisione di adeguatezza UE–USA — Data Privacy Framework (Art. 45); (2) Clausole Contrattuali Standard UE 2021/914 con misure supplementari post-Schrems II (Art. 46.2.c); (3) BCR ove disponibili (Art. 47); (4) Deroghe Art. 49 solo in via eccezionale.
- Nessun trasferimento verso paesi che non offrano garanzie adeguate ai sensi degli Artt. 44–49 GDPR.
- Mappa completa fornitore per fornitore al paragrafo 7.1; diritto a ricevere copia delle garanzie ex Art. 46.1 al paragrafo 7.4.
I dati personali sono ospitati primariamente su data center situati nell'Unione Europea / Spazio Economico Europeo (UE/SEE). Alcuni sub-responsabili operano o hanno sub-processor in paesi terzi (tipicamente Stati Uniti): in questi casi il trasferimento avviene esclusivamente in presenza di una base giuridica valida ex Capo V GDPR, ovvero — in ordine di preferenza applicativa:
- Decisione di adeguatezza della Commissione Europea (Art. 45 GDPR), inclusa la decisione UE–USA Data Privacy Framework (DPF) del 10 luglio 2023 per i fornitori USA che vi hanno aderito.
- Clausole Contrattuali Standard (SCC) UE 2021/914 del 4 giugno 2021 (Art. 46.2.c GDPR), con selezione del modulo appropriato (controller-to-controller, controller-to-processor, processor-to-processor) e le necessarie misure supplementari ex sentenza Schrems II (C-311/18).
- Norme Vincolanti d'Impresa (BCR) approvate ex Art. 47, quando disponibili nel gruppo del fornitore.
- In via residuale ed eccezionale, le deroghe specifiche di cui all'Art. 49 (consenso esplicito informato, esecuzione di un contratto con l'interessato, motivi di interesse pubblico, interessi vitali). Non utilizziamo le deroghe come base ordinaria del trattamento.
Per ciascun trasferimento è stata svolta o è in corso di aggiornamento una Transfer Impact Assessment (TIA) conforme alle Raccomandazioni EDPB 01/2020, che valuta il quadro giuridico del paese di destinazione, la natura dei dati e l'efficacia delle misure supplementari (crittografiche, contrattuali e organizzative).
7.1 Mappa dei trasferimenti per fornitore
| Fornitore | Ruolo | Paese destinazione | Categorie di dati | Finalità | Strumento Art. 44–49 | Misure supplementari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovable AI Gateway → Google LLC (Gemini) | Sub-responsabile ex Art. 28 | USA | Testo trascritto note vocali, prompt chat AI, snippet di diario/vitals per riassunti | Trascrizione audio, generazione risposte assistente, riassunti clinico-sociali | Decisione di adeguatezza UE–USA DPF (Google LLC certificato) + SCC UE 2021/914 modulo 3 come fallback contrattuale | TLS 1.2+; contratto zero data retention lato API; opt-out dall'addestramento; minimizzazione dei prompt; pseudonimizzazione dove tecnicamente possibile |
| Lovable AI Gateway → OpenAI, LLC | Sub-responsabile ex Art. 28 | USA | Stesse categorie sopra quando il modello selezionato è OpenAI | Stesse finalità sopra | DPF (OpenAI, LLC certificato) + SCC UE 2021/914 modulo 3 | TLS 1.2+; API zero-retention; nessun uso dei prompt per training; minimizzazione |
| Cloudflare, Inc. | Sub-responsabile ex Art. 28 (infrastruttura di edge) | USA (rete globale con POP UE preferenziali) | Metadati di rete: IP, user agent, header della richiesta; nessun payload persistente | CDN, mitigazione DDoS, terminazione TLS, WAF | DPF (Cloudflare, Inc. certificato) + SCC UE 2021/914 modulo 3 | TLS 1.2+ end-to-end; caching effimero; disabilitazione del logging del corpo della richiesta; routing preferenziale su POP UE |
| Stripe Payments Europe Ltd. | Titolare autonomo per la parte pagamenti (payment services directive) | Irlanda (UE) — controparte contrattuale | Ragione sociale, C.F./P.IVA, indirizzo di fatturazione, storico transazioni, token della carta | Elaborazione pagamenti e gestione abbonamenti | Trasferimento intra-UE: nessuno strumento Art. 46 richiesto | PCI-DSS Livello 1; tokenizzazione della carta (Cooperiamo Insieme non tratta il PAN) |
| Stripe, Inc. (sub di Stripe Payments Europe) | Sub-processor di Stripe Payments Europe Ltd. | USA | Metadati di transazione, log antifrode | Antifrode, operations globali della rete Stripe | DPF (Stripe, Inc. certificato) + SCC UE 2021/914 modulo 3 | Cifratura end-to-end del canale di rete Stripe; segregazione degli ambienti; audit annuali |
| Google LLC — Firebase Cloud Messaging (FCM) | Sub-responsabile ex Art. 28 | USA | Endpoint push subscription (URL, chiavi p256dh/auth), payload notifica minimizzato | Recapito notifiche push su browser/dispositivi Android | DPF (Google LLC certificato) + SCC UE 2021/914 modulo 3 | Payload privo di dati clinici e identificativi diretti (solo titolo neutro + link); cifratura VAPID |
| Apple Inc. — Apple Push Notification service (APNs) | Sub-responsabile ex Art. 28 | USA | Device token, payload notifica minimizzato | Recapito notifiche push su dispositivi Apple | SCC UE 2021/914 modulo 3 + misure contrattuali Apple; Apple Inc. non aderisce al DPF alla data dell'ultimo aggiornamento | Payload minimizzato; cifratura APNs end-to-end fino al dispositivo |
| Resend (o provider email transazionale Lovable-managed equivalente) | Sub-responsabile ex Art. 28 | Infrastruttura primaria UE; possibili sub-processor USA (SMTP relay, anti-abuse) | Indirizzo email del destinatario, oggetto e contenuto delle email di sistema (inviti crew, notifiche di servizio, messaggi admin) | Invio di email transazionali | Trasferimento intra-UE per l'infrastruttura primaria; per eventuali sub USA: DPF se certificati + SCC UE 2021/914 modulo 3 tramite DPA a cascata | Routing preferenziale UE; DKIM/SPF/DMARC; retention log di consegna limitata |
| Provider geocoding (Nominatim / OpenStreetMap Foundation) | Sub-responsabile ex Art. 28 | UE/SEE | Stringa di indirizzo → coordinate approssimative | Geocoding indirizzi del marketplace lavoro | Nessun trasferimento extra-SEE nella configurazione attuale | Chiamate server-side; nessun invio di identificativi diretti dell'interessato |
7.2 Misure supplementari post-Schrems II
Per i trasferimenti verso paesi terzi che non offrono un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello UE, applichiamo un pacchetto standard di misure supplementari:
- Tecniche: cifratura in transito (TLS 1.2+), cifratura at-rest lato provider, minimizzazione dei dati inviati (in particolare ai modelli AI), pseudonimizzazione degli identificativi diretti dove tecnicamente possibile, payload notifiche neutro.
- Contrattuali: DPA con clausole di zero-retention e divieto di uso per training verso i fornitori AI; obbligo di notifica di richieste governative di accesso; audit right; sub-processor list aggiornata.
- Organizzative: TIA documentata per ogni fornitore extra-SEE, revisione annuale, monitoraggio delle decisioni delle autorità di controllo (EDPB, Garante) e delle pronunce della CGUE.
7.3 Deroghe dell'Art. 49 GDPR
Non facciamo ricorso alle deroghe dell'Art. 49 come base ordinaria del trattamento. In casi eccezionali e non ripetitivi (ad esempio l'esecuzione di una specifica richiesta dell'interessato che comporti l'invio dei suoi dati verso un paese terzo privo di adeguatezza o SCC applicabili), potremo avvalerci dell'Art. 49.1.a— consenso esplicito — previa informativa specifica sui rischi connessi all'assenza di decisione di adeguatezza e di garanzie appropriate.
7.4 Diritto a ricevere copia delle garanzie (Art. 46.1 e Art. 15.2 GDPR)
Hai il diritto di ottenere copia delle Clausole Contrattuali Standard e delle misure supplementari applicate a un trasferimento che ti riguarda, oppure l'indicazione del luogo in cui sono state rese disponibili. Puoi esercitare questo diritto scrivendo a privacy@cooperiamoinsieme.it. Il testo integrale delle SCC UE 2021/914 è pubblicato dalla Commissione Europea al seguente indirizzo: eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj. L'elenco dei soggetti aderenti al Data Privacy Framework è consultabile su dataprivacyframework.gov/list.
7.5 Aggiornamenti
L'elenco dei fornitori e dei relativi paesi di destinazione è mantenuto allineato al paragrafo 6 (sub-responsabili). In caso di cambio fornitore, aggiunta di un nuovo sub-processor extra-SEE, o nuove decisioni di adeguatezza della Commissione Europea, aggiorniamo questa sezione e incrementiamo la versione della policy indicata in intestazione. Le variazioni sostanziali sono comunicate agli interessati tramite banner in-app o email di servizio prima della loro efficacia.
7.6 Registro dei trasferimenti extra-UE e verifica delle garanzie adeguate (Artt. 44-49 GDPR)
In conformità agli Artt. 44-49 GDPR e agli obblighi di accountability ex Art. 30, il Titolare mantiene un registro dei trasferimenti verso paesi terzi, distinto dal registro dei sub-responsabili (paragrafo 6), che per ciascun flusso documenta: (i) fornitore e paese di destinazione, (ii) categorie di interessati e di dati, (iii) finalità, (iv) strumento Art. 44-49 applicato, (v) esistenza e data della relativa TIA, (vi) evidenze delle garanzie (SCC firmate, certificazione DPF, BCR, DPA), (vii) data di ultima verifica, (viii) responsabile del monitoraggio.
La verifica dell'esistenza di garanzie adeguate segue una gerarchia rigorosa ex Capo V GDPR:
| Strumento (Art.) | Come verifichiamo | Fonte pubblica di riscontro | Esito atteso |
|---|---|---|---|
| Decisione di adeguatezza (Art. 45) | Verifica che il paese di destinazione sia coperto da decisione di adeguatezza vigente; per USA, verifica che il singolo fornitore sia iscritto al Data Privacy Framework e certificato per la categoria di dati trattati. | Elenco Commissione UE; dataprivacyframework.gov/list | Registrazione della prova di certificazione + data check semestrale |
| Clausole Contrattuali Standard (Art. 46.2.c) | Sottoscrizione delle SCC UE 2021/914 con selezione del modulo corretto (C2C/C2P/P2P), Allegati I-III completati e misure supplementari post-Schrems II documentate. | eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj | Archiviazione SCC firmate + TIA associata |
| Norme Vincolanti d'Impresa (Art. 47) | Verifica dell'approvazione BCR da parte dell'Autorità capofila e della copertura dei flussi in oggetto. Attualmente non utilizzate per E-CARE (nessun fornitore ha BCR applicabili ai flussi mappati). | Elenco EDPB delle BCR approvate | Copia BCR + estremi decisione — da attivare se pertinente |
| Codici di condotta / certificazioni (Art. 46.2.e-f) | Non ancora utilizzati come base primaria; monitoriamo l'evoluzione degli schemi di certificazione europei (es. EUCS). | Registro EDPB dei codici di condotta transnazionali | Da valutare per adozione futura |
| Deroghe (Art. 49) | Utilizzo residuale e non ripetitivo (paragrafo 7.3); documentazione del consenso esplicito informato o della base ex Art. 49.1.b-e. | Linee guida EDPB 2/2018 sull'Art. 49 | Solo casi eccezionali tracciati |
Ogni riga del registro riporta la data di ultima verifica (check semestrale sullo status DPF, annuale sulle SCC e TIA) e viene aggiornata immediatamente a fronte di eventi che possano incidere sull'adeguatezza (nuove pronunce CGUE, revoche di certificazione DPF, modifiche del quadro normativo statunitense come FISA 702 / EO 14086, decisioni del Garante). Copia estratto del registro è fornita su richiesta motivata al DPO.
7.7 Monitoraggio dello status di adeguatezza e delle certificazioni
- Check semestrale DPF: verifica che ogni fornitore USA elencato in paragrafo 7.1 sia ancora Active sull'elenco pubblico del Data Privacy Framework e certificato per HR/non-HR data secondo il flusso.
- Check annuale SCC + TIA: rinnovo della Transfer Impact Assessment con aggiornamento di rischi Paese (leggi di sorveglianza, ordini esecutivi, giurisprudenza), efficacia delle misure supplementari e conclusioni.
- Sub-processor watch: sottoscrizione delle notifiche di sub-processor dei fornitori chiave (Lovable, Stripe, Google, Cloudflare); ogni nuovo sub-processor extra-SEE attiva la procedura di verifica prima del go-live.
- Trigger straordinari di riesame: revoca o annullamento di una decisione di adeguatezza, nuove pronunce CGUE tipo Schrems, provvedimenti Garante/EDPB, breach coinvolgenti un fornitore extra-SEE, cambio del modello AI erogato via Lovable AI Gateway.
- Piano di contingenza: per ciascun trasferimento ad alto impatto è identificato uno scenario di fallback (fornitore alternativo UE, disattivazione della funzionalità AI, degradazione controllata) attivabile in caso di invalidazione delle garanzie.
- Trasparenza verso gli interessati: le variazioni sostanziali sono comunicate come previsto al paragrafo 7.5 e paragrafo 21 (modifiche); l'interessato può in ogni momento richiedere copia delle garanzie (paragrafo 7.4).
La responsabilità operativa del monitoraggio è del Privacy Office con supervisione del DPO; le risultanze confluiscono nel riesame periodico della DPIA (paragrafo 12.3, paragrafo 12.5).
8. Dati raccolti presso terzi (Art. 14 GDPR)
In alcuni casi E-CARE tratta dati che non sono forniti direttamente dall'interessato. In queste ipotesi, ai sensi dell'Art. 14 GDPR ti informiamo su fonte, categorie, finalità e diritti.
8.1 Email dell'invitato alla crew
- Categorie: indirizzo email, nome opzionale, ruolo proposto.
- Fonte: admin o supervisore della crew che ti invita alla piattaforma.
- Finalità: recapito dell'invito e creazione dell'account al primo accesso.
- Base giuridica: Art. 6(1)(b) — esecuzione di misure precontrattuali; Art. 6(1)(f) — legittimo interesse di chi invita alla costituzione della crew.
- Ritenzione: cancellazione automatica se l'invito non è accettato entro 30 giorni; altrimenti confluiscono nel tuo account regolare.
- Diritti: puoi opporti al trattamento e chiedere la cancellazione dell'invito scrivendo a privacy@cooperiamoinsieme.it prima di accettare.
8.2 Dati clinico-sociali di assistiti non utenti dell'app
- Categorie: dati identificativi e dati di salute ex Art. 9 GDPR (diario, terapie, parametri vitali).
- Fonte: familiari, operatori o medici del crew che inseriscono i dati nel diario dell'assistito.
- Finalità: assistenza e cura domiciliare condivisa.
- Base giuridica: Art. 9(2)(h) — finalità di assistenza e cura, sotto responsabilità di soggetti tenuti al segreto professionale o equivalente.
- Diritti: l'assistito o il suo rappresentante legale può esercitare i diritti Artt. 15-22 GDPR tramite il crew, l'ente aderente o direttamente il Titolare/DPO.
- Ritenzione: come il diario clinico-sociale (vedi paragrafo 15).
9. Diritti dell'interessato
Hai diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione (Artt. 15-22 GDPR), nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il dettaglio operativo su come esercitare ogni diritto è nella sezione paragrafo 16 — Esercizio dei diritti.
→ Per una guida rapida con azioni self-service e modelli di email precompilati vai alla pagina dedicata Esercita i tuoi diritti.
10. Sicurezza del trattamento (Art. 32 GDPR)
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio, con particolare attenzione ai dati sanitari e ai soggetti vulnerabili. Le misure sono riesaminate periodicamente e in occasione di modifiche rilevanti dell'infrastruttura o del trattamento.
9.1 Misure tecniche
- Cifratura in transito: TLS 1.3 su tutti gli endpoint pubblici, HSTS con preload, redirect HTTPS obbligatorio.
- Cifratura at-rest: AES-256 su database, storage oggetti (note vocali, allegati) e backup gestita dal provider infrastrutturale.
- Cifratura applicativa per le note vocali: chiave separata, accesso limitato al crew autorizzato e revocato automaticamente al termine del rapporto.
- Controllo accessi: autenticazione con OAuth Google o email/password (bcrypt), MFA opzionale, gestione ruoli separata dal profilo utente (tabella
user_roles+ funzioneSECURITY DEFINERper evitare privilege escalation). - Row-Level Security (RLS) attiva su ogni tabella con dati personali: policy per ruolo (assistito, familiare, operatore, medico, supervisore, admin) verificate da test end-to-end automatici (vitals, crew, marketplace).
- Segregazione dei ruoli: chiavi service-role usate solo lato server (edge functions/server functions) e mai esposte al client; chiavi pubblicabili con ambito ridotto per il frontend.
- Header di sicurezza HTTP: Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy, X-Content-Type-Options.
- Protezione perimetrale: CDN Cloudflare con mitigazione DDoS, rate limiting sugli endpoint sensibili (login, invito crew, webhook pagamenti), validazione firma HMAC sui webhook Stripe.
- Validazione input: schemi Zod su tutte le server function, whitelist di parametri, escape automatico output React contro XSS.
- Audit log append-only su modifiche cliniche, parametri vitali, consensi, ruoli e operazioni admin (conservazione 24 mesi).
- Backup e continuità: backup automatici giornalieri con Point-In-Time Recovery, obiettivi RTO 4h / RPO 24h, procedura di ripristino documentata e testata.
- Aggiornamenti e patch: monitoraggio automatico delle dipendenze (npm audit / dependabot), patch di sicurezza applicate secondo criticità (CVE ≥7.0 entro 7 giorni).
- Gestione segreti: chiavi API e credenziali conservate in secret manager, mai in repository, ruotate in caso di sospetta esposizione.
9.2 Misure organizzative
- Nomine e istruzioni: autorizzati al trattamento designati per iscritto ex Art. 29 GDPR con istruzioni operative e obbligo di riservatezza; responsabili esterni vincolati da DPA ex Art. 28.
- Principio del minimo privilegio: accessi concessi in base al ruolo e alla necessità operativa, revoca immediata al termine dell'incarico.
- Formazione periodica del personale su GDPR, sicurezza informatica, gestione delle emergenze e riconoscimento tentativi di social engineering / phishing.
- Registro dei trattamenti (Art. 30) e DPIA (Art. 35) documentati, riesaminati almeno annualmente. Estratto pubblico DPIA disponibile alla pagina DPIA.
- Procedura data breach (Artt. 33-34): escalation entro 24h, notifica al Garante entro 72h dalla conoscenza, comunicazione agli interessati in caso di rischio elevato, registro violazioni tenuto dal DPO.
- Gestione fornitori: due diligence sui sub-responsabili (certificazioni ISO 27001, SOC 2, sede di trattamento, SCC UE 2021/914 per trasferimenti extra-SEE).
- Data retention: cancellazione automatica dei dati oltre i termini definiti (vedi paragrafo 15), soft delete con periodo di grazia e purge cronizzato.
- Privacy & security by design: pseudonimizzazione ove possibile, minimizzazione dei dati raccolti, revisione del codice con checklist di sicurezza prima del rilascio in produzione.
10.3 Formazione, autorizzazione e controllo del personale (Artt. 29, 32.4 GDPR)
Tutto il personale che accede alla piattaforma E-CARE — dipendenti, collaboratori, operatori della crew e consulenti esterni — opera sotto l'autorità del Titolare e/o dell'ente aderente ai sensi dell'Art. 29 GDPR e tratta i dati esclusivamente in base a istruzioni documentate. La formazione è considerata misura tecnico-organizzativa ex Art. 32.4 e tracciata in registro interno con esito e data di scadenza.
- Nomina scritta e istruzioni operative (Art. 29): all'attivazione dell'account, ogni utente con ruolo operativo (operatore, medico, supervisore, admin) accetta le Istruzioni per gli autorizzati al trattamento, con obbligo di riservatezza esteso oltre la cessazione del rapporto.
- Formazione iniziale obbligatoria prima del primo accesso ai dati clinico-sociali: moduli su GDPR (basi giuridiche, dati particolari Art. 9, diritti degli interessati), sicurezza informatica (password, MFA, phishing, gestione dispositivi), procedure interne (data breach, esercizio dei diritti, escalation al DPO).
- Modulo dedicato alle funzionalità AI e note vocali: uso responsabile degli agenti AI (paragrafo 14), riconoscimento dei limiti dei modelli (allucinazioni, bias, errori di trascrizione), obbligo di revisione umana dei contenuti generati prima di qualunque decisione clinica o organizzativa, verifica del consenso Art. 9(2)(a) prima di attivare trascrizione/estrazione, corretta gestione del kill-switch server-side e della revoca del consenso.
- Aggiornamento periodico: refresh annuale per tutto il personale operativo e ad evento in caso di modifiche a normativa, fornitori AI, procedure interne o a seguito di incidenti/quasi-incidenti. Il mancato aggiornamento entro 30 giorni dalla scadenza comporta la sospensione automatica dei privilegi sui dati particolari (revoca ruolo, blocco delle funzionalità AI sensibili).
- Controllo umano sull'output AI ("human-in-the-loop"): le procedure operative impongono che nessun contenuto generato dall'AI (riassunti, alert, trascrizioni, suggerimenti della chat) sia utilizzato come base decisionale senza verifica esplicita da parte di un operatore competente. L'audit log conserva la traccia della revisione e dell'eventuale correzione, in coerenza con paragrafo 14.5 e paragrafo 14.3-ter.
- Verifica di efficacia: test di comprensione al termine di ciascun modulo, campagne periodiche di phishing simulation, revisione a campione degli accessi e delle correzioni sui contenuti AI, riesame degli incidenti con analisi delle cause umane e aggiornamento dei materiali formativi.
- Off-boarding: alla cessazione del rapporto o del ruolo, revoca immediata delle credenziali, decadenza degli accessi RLS, rimozione dalle crew e conferma scritta dell'obbligo di riservatezza persistente.
L'ente aderente, in qualità di titolare autonomo o contitolare dei dati clinico-sociali (vedi paragrafo 13), si impegna contrattualmente a fornire equivalente formazione al proprio personale che accede alla piattaforma. Su richiesta motivata, il DPO rende disponibile all'interessato o all'autorità di controllo l'evidenza dell'avvenuta formazione (registro anonimizzato con date e moduli erogati) al recapito dpo@cooperiamoinsieme.it.
10.4 Programma di monitoraggio continuo e audit periodici (Artt. 5.1.a, 5.1.d, 5.2, 22, 32.1.d GDPR)
In coerenza con il principio di accountability (Art. 5.2) e con l'obbligo di verifica periodica dell'efficacia delle misure (Art. 32.1.d), il Titolare ha adottato un programma strutturato di monitoraggio continuo e audit indipendenti che copre l'intero ciclo di vita dei dati, con particolare attenzione a liceità e correttezza (Art. 5.1.a), esattezza degli algoritmi (Art. 5.1.d) e diritto a non essere sottoposti a decisioni unicamente automatizzate(Art. 22). Il programma è governato dal DPO e riesaminato dal Titolare almeno annualmente.
- Monitoraggio continuo automatizzato: dashboard interne su tassi di consenso/revoca AI, volumi di trascrizione e retention effettiva, errori dei server function, esiti dei job di anonimizzazione/cancellazione (paragrafo 15.1), alert di sicurezza (accessi anomali, tentativi RLS-violation, spike di errori 401/403).
- Audit trimestrale sui contenuti AI: campionamento cieco di riassunti, trascrizioni e suggerimenti chat; misurazione di accuratezza, presenza di bias (linguistico, di genere, socio-sanitario) e tasso di correzione umana (paragrafo 14.3-ter). Deviazioni oltre soglia attivano il rollback del modello o l'aggiornamento del prompt/guardrail e sono verbalizzate nel registro audit AI.
- Verifica Art. 22 e human-in-the-loop: audit specifico che accerta, tramite ispezione dell'audit log, che nessuna decisione con effetti giuridici o significativi sia stata assunta unicamente su base automatizzata e che ogni output AI risulti validato da un operatore identificato. Le anomalie sono escalate al DPO e possono comportare la sospensione della funzionalità AI interessata.
- Data-minimization review semestrale (Art. 5.1.c): riesame degli schemi dati, dei campi raccolti, dei log applicativi e dei prompt inviati ai fornitori AI, con obiettivo di ridurre categorie, dettaglio e durata; le deliberazioni sono tracciate nel registro
retention_reviews(paragrafo 15.1). - Audit annuale sui diritti degli interessati (Artt. 15-22): campione casuale di richieste ricevute con verifica di tempi di riscontro, completezza, corretta identificazione, rispetto della portabilità (Art. 20) e dell'opposizione alla profilazione (Art. 21). Report al Titolare e al DPO.
- Audit tecnici di sicurezza (Art. 32): scansioni automatizzate delle dipendenze e delle configurazioni, penetration test almeno annuale su autenticazione, RLS e API pubbliche, verifica dei backup con test di ripristino, revisione delle chiavi e dei secret, controllo dei sub-processor (paragrafo 5) e delle TIA per i trasferimenti extra-UE (paragrafo 7).
- Riesame delle DPIA (Art. 35.11): riesame documentato ad ogni cambio sostanziale di fornitore AI, finalità o categorie di dati, e comunque almeno una volta l'anno. Le risultanze aggiornano le misure e, se necessario, l'informativa.
- Audit indipendenti e ispezioni dell'ente aderente: il Titolare consente all'ente aderente (contitolare) audit ragionevoli sulle attività di trattamento pertinenti (Art. 28.3.h) previa pianificazione con il DPO, e riconosce i poteri ispettivi del Garante (Art. 58).
- Gestione delle risultanze: ogni finding è classificato per gravità, assegnato ad un owner con scadenza (corrective action plan) e tracciato fino a chiusura; i rischi residui sono comunicati al Titolare e, se pertinenti agli interessati, riflessi nell'informativa e/o nella pagina Sicurezza.
Report sintetici anonimi sono resi disponibili al DPO (dpo@cooperiamoinsieme.it) e, su richiesta motivata, all'autorità di controllo. Gli interessati che desiderano esercitare i diritti di cui agli Artt. 15-22 — inclusa la contestazione di trattamenti automatizzati ex Art. 22 — possono usare i canali indicati in /diritti.
10.5 Mappatura delle misure Art. 32.1 GDPR: controlli tecnici e organizzativi
Sintesi delle misure tecniche e organizzative adottate ex Art. 32.1 GDPR, con riferimento espresso alle cinque aree indicate dalla norma (cifratura, pseudonimizzazione, backup e resilienza, test periodici, controllo accessi) e al principio di sicurezza by design and by default (Art. 25).
| Area Art. 32.1 | Controllo implementato | Verifica di efficacia |
|---|---|---|
| Cifratura Art. 32.1.a |
| Scansione TLS/HSTS automatica, audit trimestrale delle chiavi e dei segreti, verifica dei cipher suite in occasione dei penetration test annuali. |
| Pseudonimizzazione e minimizzazione Art. 32.1.a, Art. 5.1.c, Art. 25 |
| Data-minimization review semestrale (paragrafo 10.4), test automatici sulle viste pubbliche, revisione periodica dei prompt AI e degli schemi tabellari. |
| Disponibilità, resilienza e backup Art. 32.1.b, 32.1.c |
| Test di ripristino trimestrale su ambiente isolato con verifica dell'integrità, esercitazione annuale di disaster recovery, revisione degli SLO dopo ogni incidente. |
| Test, valutazione e verifica periodica Art. 32.1.d |
| Registro dei test con evidenze e piani correttivi (paragrafo 10.4), riesame annuale del programma da parte del Titolare, comunicazione dei risultati al DPO. |
| Controllo degli accessi Art. 32.1.b, Art. 32.4 |
| Revisione trimestrale degli accessi privilegiati, test automatici di RLS a ogni migrazione, alert su tentativi ripetuti di violazione, ispezione manuale a campione dell'audit log. |
| Governance e organizzazione Art. 32.4, Art. 29 |
| Riesame annuale del registro dei trattamenti (Art. 30), audit su DPA, verifica dei tempi di riscontro alle richieste (paragrafo 16.1), esercitazione annuale sulla procedura di data breach. |
Le misure sono proporzionate al rischio (Art. 32.2) tenuto conto della natura sanitaria dei dati, della presenza di soggetti vulnerabili e dell'uso di sistemi AI (paragrafo 14). Sono riesaminate almeno annualmente e in occasione di modifiche rilevanti dell'infrastruttura, dei fornitori o del contesto normativo. Le risultanze dei test e degli audit alimentano il programma di miglioramento continuo descritto in paragrafo 10.4.
Dettagli tecnici aggiuntivi (headers, provider, certificazioni) sono pubblicati alla pagina Sicurezza. Segnalazioni di vulnerabilità: security@cooperiamoinsieme.it.
10.6 Revisione periodica della minimizzazione dei dati (Art. 5.1.c GDPR)
In attuazione del principio di minimizzazione (Art. 5.1.c GDPR), il Titolare esegue revisioni sistematiche e documentate di tutti i campi di raccolta e dei processi di trattamento, al fine di verificare che i dati personali — in particolare quelli appartenenti a categorie particolari ex Art. 9 — sianoadeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità dichiarate nel Registro dei trattamenti (paragrafo 4).
Cadenza e perimetro delle revisioni
| Attività | Cadenza | Responsabile | Evidenza |
|---|---|---|---|
| Audit dei form e degli schemi tabellari: revisione campo-per-campo (obbligatorio/opzionale, tipo di dato, finalità, base giuridica, retention). | Semestrale | DPO + tech lead | Verbale con esito «mantenere / ridurre / rimuovere / anonimizzare» per ogni campo. |
| Revisione dei campi Art. 9 (salute, diario, terapie, parametri vitali, note vocali, foto): verifica di stretta necessità clinica e proporzionalità. | Trimestrale | DPO + referente clinico | Report allegato al riesame DPIA (paragrafo 12.5). |
| Verifica del payload inviato ai fornitori AI (paragrafo 14.6): controllo che il prompt contenga solo dati indispensabili, con pseudonimizzazione ove possibile. | Trimestrale + ad ogni nuova feature AI | Tech lead + DPO | Diff dei prompt di sistema, log di esempio anonimizzati. |
| Controllo delle viste pubbliche e delle API anonime (offerte lavoro, seeker): verifica automatizzata che colonne sensibili (email, telefono, foto, coordinate esatte) siano escluse o offuscate. | Ad ogni deploy (CI) + rassegna mensile | Team engineering | Test automatici test_public_views_anon_masking(). |
| Riesame delle esportazioni, backup e log (audit_log, vital_measurements_history): verifica che non contengano campi eccedenti e che siano purgati secondo paragrafo 15. | Annuale | DPO | Report di retention (paragrafo 15.1). |
| Privacy-by-design gate: checklist obbligatoria di minimizzazione prima del rilascio di ogni nuovo campo o feature che raccolga dati personali. | Continua (pre-merge) | Autore della modifica + reviewer | Pull request con checklist compilata; blocco al merge se assente. |
Criteri di valutazione per ogni campo
- Necessità: il campo è indispensabile per la finalità dichiarata? Se no → rimozione o resa opzionale.
- Proporzionalità: il livello di dettaglio è minimo? (es. fascia d'età invece della data di nascita, coordinate arrotondate a 2 decimali nelle viste pubbliche).
- Base giuridica adeguata: la base ex Art. 6/9 copre effettivamente quel campo? In caso contrario → rimozione o raccolta previo consenso esplicito.
- Retention allineata: il campo è cancellato/anonimizzato al termine della finalità (paragrafo 15)?
- Alternative meno invasive: è possibile pseudonimizzare, aggregare o sostituire con placeholder (in particolare per input AI, paragrafo 14.6)?
Azioni conseguenti
Ogni revisione produce un piano d'azione tracciato che può includere: (a) rimozione di campi non più necessari, (b) conversione da obbligatori a opzionali, (c) riduzione della granularità (arrotondamento, categorizzazione), (d) anticipazione della retention, (e) pseudonimizzazione, (f) revisione delle RLS e delle viste pubbliche. Le modifiche sono versionate nelle migrazioni del database e riflesse nel Registro dei trattamenti (paragrafo 4) e nella presente informativa.
Il registro degli esiti (data, campo, decisione, evidenza tecnica) è conservato dal DPO e reso disponibile all'Autorità Garante su richiesta ex Art. 5.2 GDPR (accountability). Le risultanze confluiscono nel programma di monitoraggio continuo (paragrafo 10.4), nel riesame della DPIA (paragrafo 12.5) e nel riesame delle policy di conservazione (paragrafo 15.1).
10.7 Audit periodico dei permessi di accesso (Art. 5.1.f, Art. 32.1.b e 32.4 GDPR)
Data la natura collaborativa del servizio e la sensibilità dei dati clinico-sociali, i permessi di accesso assegnati ai diversi ruoli (familiare, operatore, medico, supervisore, admin) e le appartenenze alle crew degli assistiti sono sottoposti a audit periodico per garantire l'aderenza al principio del least privilege ed escludere accessi superflui, residui o non autorizzati.
| Cadenza | Oggetto della revisione | Responsabile |
|---|---|---|
| Semestrale (minima) | Ruoli di sistema (user_roles) e appartenenze crew (crew_members) di tutti gli utenti attivi. | Admin + Supervisore, coordinati dal DPO. |
| Trimestrale | Privilegi elevati: account con ruolo admin o supervisore, uso di credenziali di servizio (service role). | Admin di riferimento. |
| Semestrale | Account inattivi da oltre 180 giorni: valutazione di sospensione / disattivazione / cancellazione. | Admin (in coordinamento con supervisore). |
| Ad evento | Uscita di un operatore, cessazione di una collaborazione, cambio ruolo, incident di sicurezza, DPIA aggiornata (paragrafo 12.5). | Admin + DPO. |
Criteri di verifica
- Necessità: il ruolo è ancora funzionale a un compito assegnato? In caso contrario → revoca immediata.
- Livello minimo: il ruolo assegnato è il meno privilegiato tra quelli che consentono di svolgere il compito? (es.
operatoreanzichésupervisore). - Perimetro crew: l'appartenenza alla crew di un assistito è ancora giustificata dal rapporto di cura in essere?
- Attività: l'account risulta usato negli ultimi mesi? Ultimo sign-in anomalo o assente prolungato → sospensione preventiva.
- Separazione dei ruoli: nessun accumulo indebito (es. familiare che ha anche ruolo operativo su altri assistiti senza motivazione).
Evidenza e tracciabilità
Ogni sessione di audit è registrata nella tabella dedicata access_auditscon: chi ha condotto la revisione, quando, l'ambito verificato, lo snapshot dei totali per ruolo, le modifiche applicate e la data della prossima revisione (default: +6 mesi). Le operazioni di scrittura sono a loro volta tracciate nel registro audit_log. Admin e supervisore accedono al cruscotto operativo dalla sezione Admin → Audit accessi. Le risultanze confluiscono nel monitoraggio continuo (paragrafo 10.4) e, per anomalie strutturali, aggiornano la DPIA (paragrafo 12.5).
12. Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) — Estratto sintetico
Versione DPIA: 1.0 · Ultimo riesame: giugno 2026 · Prossimo riesame previsto: giugno 2027.
Cooperiamo Insieme — Cooperativa Sociale ONLUS ha effettuato una regolare Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per il servizio E-CARE, implementando tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a ridurre i rischi per gli assistiti e per gli altri interessati a un livello accettabile.
Perché E-CARE è soggetto a DPIA
La DPIA è stata redatta seguendo le linee guida WP248 rev.01 dell'EDPB e il modello del Garante Privacy italiano. Il trattamento ricade in più criteri congiunti:
- trattamento di dati relativi alla salute (categoria particolare ex Art. 9 GDPR);
- coinvolgimento di soggetti vulnerabili (assistiti anziani o non autosufficienti);
- uso di tecnologie innovative (assistenza AI su note vocali e riassunti clinico-sociali);
- trattamento su larga scala con incrocio di dataset (clinico, coordinamento crew, marketplace di assistenza).
Misure adottate
- cifratura TLS 1.3 in transito e AES-256 at-rest;
- Row-Level Security su ogni tabella con controllo granulare per ruolo;
- audit log versionato dei parametri vitali e delle modifiche clinico-sociali;
- consensi versionati e revocabili, con storicizzazione delle policy;
- funzioni di export e cancellazione dati (Artt. 15, 17, 20 GDPR) direttamente dal profilo;
- nessuna decisione automatizzata significativa ex Art. 22: l'AI è di supporto, non sostitutiva;
- hosting dei dati in UE con SCC per gli eventuali trasferimenti verso fornitori AI.
Il dettaglio tecnico è consultabile nella pagina Sicurezza. L'estratto pubblico della DPIA con criteri EDPB WP248, focus tematici e sintesi dei rischi valutati è disponibile alla pagina Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati.
12.1 Metodologia e approfondimento (Art. 35.7 GDPR)
La DPIA è stata condotta in modo approfondito e strutturato in conformità all'Art. 35.7 GDPR e alle linee guida EDPB WP248 rev.01, articolandosi nelle seguenti fasi documentate:
- Descrizione sistematica dei trattamenti, delle finalità e dei legittimi interessi perseguiti (Art. 35.7.a): mappatura completa dei flussi dati, categorie di interessati, categorie di dati (incl. Art. 9), destinatari, tempi di conservazione.
- Valutazione della necessità e proporzionalità (Art. 35.7.b): analisi delle basi giuridiche (paragrafo 4-4.1), test di minimizzazione, valutazione di alternative meno intrusive per ciascuna finalità (in particolare per la profilazione e la funzionalità AI).
- Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (Art. 35.7.c): identificazione delle minacce, valutazione di gravità e probabilità con matrice 5×5, calcolo del rischio inerente e residuo.
- Misure previste per affrontare i rischi (Art. 35.7.d): garanzie, misure di sicurezza tecniche e organizzative, meccanismi di supervisione umana, procedure di reclamo.
- Consultazione del DPO (Art. 35.2) e, se necessario, degli interessati o dei loro rappresentanti (Art. 35.9) tramite le crew familiari e gli enti aderenti.
12.2 Registro dei rischi ad alto impatto e misure di mitigazione documentate
Di seguito la sintesi dei principali rischi identificati per i trattamenti ad alto rischio (profilazione di dati sensibili di soggetti vulnerabili con supporto AI alla cura), con le rispettive misure tecniche e organizzative effettivamente implementatee i riferimenti alle evidenze operative.
| Rischio | Livello inerente | Misure implementate | Rischio residuo |
|---|---|---|---|
| Accesso non autorizzato a dati sanitari (Art. 9) | Alto | RLS per riga con has_role() SECURITY DEFINER, MFA obbligatoria, cifratura AES-256 at-rest, TLS 1.3, audit log append-only, test automatici a ogni deploy (test_dpia_config_rls, test_public_views_anon_masking). | Basso |
| Bias o errori dell'AI su categorie vulnerabili | Alto | Supervisione umana obbligatoria a 6 step (paragrafo 14.3-quater), soglie di confidenza, disclaimer di non-sostituibilità clinica, audit trimestrali sugli output, disattivazione per ente/profilo, consensi granulari revocabili. | Medio-basso |
| Trasferimenti extra-UE verso fornitori AI | Medio-alto | SCC 2021/914 + Data Privacy Framework, zero-retention lato fornitore, sanitizzazione prompt, TIA documentato (paragrafo 7, paragrafo 14.6). | Basso |
| Re-identificazione da note vocali/testuali | Medio | Pseudonimizzazione via UUID, cifratura AES-256-GCM delle note vocali, opzioni self-service di cancellazione/anonimizzazione (paragrafo 14.7), retention limitata. | Basso |
| Uso improprio della profilazione algoritmica (Art. 22) | Alto | Nessuna decisione automatizzata significativa senza intervento umano, informativa dedicata (paragrafo 14.3), diritto di contestazione e revisione umana, dashboard consensi AI (/profilo/consensi-ai). | Basso |
| Data breach con impatto sanitario | Alto | Procedura documentata Artt. 33-34 (paragrafo 17), backup cifrati con PITR, RTO 4h, pen-test annuali, registro breach. | Basso |
Il registro completo dei rischi è gestito nella tabella dpia_risks con tracciamento delle misure, dei responsabili e delle date di verifica. Le evidenze di implementazione sono conservate nel sistema di audit e nella documentazione interna disponibile su richiesta al DPO.
12.3 Governance, riesame periodico e aggiornamento (Art. 35.11 GDPR)
La DPIA è oggetto di un ciclo di governance continuo che garantisce che rimanga aggiornata rispetto all'evoluzione dei trattamenti, delle tecnologie e del contesto di rischio:
- Riesame annuale programmato: revisione formale con verbale, coinvolgimento di DPO, Privacy Office, Responsabile IT e referenti clinici degli enti aderenti (tabella
dpia_revisions). - Riesame ad evento: attivato in caso di (i) nuova finalità o base giuridica, (ii) introduzione di nuovi fornitori/sub-responsabili AI, (iii) modifiche infrastrutturali significative, (iv) incidenti di sicurezza rilevanti, (v) evoluzioni normative o linee guida EDPB/Garante.
- Consultazione preventiva (Art. 36): procedura documentata per contattare l'Autorità Garante quando il rischio residuo rimane elevato dopo le misure di mitigazione.
- Metriche di controllo: KPI trimestrali su incidenti, richieste ex Artt. 15-22, esito dei test di sicurezza automatici e degli audit AI, riesaminati dal DPO.
- Registro delle revisioni versionato: ogni modifica della DPIA è tracciata con versione, data, autore, motivazione e diff rispetto alla versione precedente.
12.4 Evidenze di implementazione delle misure di mitigazione
Le misure identificate nella DPIA non restano teoriche: sono effettivamente implementate, monitorate e documentate. Le principali evidenze operative sono:
- Test automatici di RLS e mascheratura viste pubbliche eseguiti ad ogni deployment (funzioni
test_dpia_config_rls,test_public_views_anon_masking) — output archiviati. - Audit log append-only su tutte le operazioni sensibili (tabella
audit_log, storicizzazionevital_measurements_history). - Dashboard consensi AI per gli assistiti/familiari (/profilo/consensi-ai) e portale self-service dei diritti (/profilo/diritti).
- Registro delle violazioni (paragrafo 17) e procedura di notifica entro 72 ore.
- Formazione periodica del personale su AI, privacy e sicurezza (paragrafo 10.3), con tracciamento delle attestazioni.
- Riesami di retention annuali (tabella
retention_reviews, crongdpr-retention). - Pen-test annuali e audit AI trimestrali con relazione al DPO.
L'estratto pubblico della DPIA, aggiornato all'ultima revisione, è disponibile alla pagina /dpia. La copia integrale — inclusi registro rischi, matrice di mitigazione e verbali di riesame — è fornita su richiesta motivata al Titolare o al DPO (privacy@cooperiamoinsieme.it).
12.5 DPIA come processo continuo (Art. 35.11 GDPR)
Coerentemente con l'Art. 35.11 GDPR e con le linee guida EDPB, la DPIA non è un adempimento una tantum ma un processo iterativo e permanente, integrato nel ciclo di vita del trattamento e dell'applicazione. Ciò è particolarmente rilevante per E-CARE, dato l'uso di AI per profilazione, alert clinici e supporto alla cura di soggetti vulnerabili.
Trigger che impongono un riesame straordinario
- Introduzione di nuove funzionalità AI (nuovi agenti, modelli, prompt di sistema, funzioni di scoring o classificazione).
- Cambio di fornitore o modello AI (es. nuova versione Gemini/OpenAI, nuovo sub-responsabile) o modifica delle condizioni di zero-retention.
- Estensione dei dati in input ai sistemi AI (nuove categorie di dati sanitari, note vocali, immagini) o delle finalità.
- Modifiche architetturali significative: nuovo datacenter, nuova regione di hosting, cambio di provider infrastrutturale.
- Nuove basi giuridiche o modifiche del perimetro di titolarità (nuovi enti aderenti, nuove crew, contitolarità Art. 26).
- Incidenti di sicurezza o data breach (Artt. 33-34) con impatto potenziale sui trattamenti valutati.
- Reclami sostanziali degli interessati o segnalazioni ricorrenti in merito a output AI (bias, errori, contestazioni ex Art. 22).
- Novità normative o giurisprudenziali (aggiornamenti EDPB, provvedimenti Garante, AI Act, nuove SCC/DPF).
- Superamento di soglie quantitative: crescita significativa del numero di assistiti trattati, dei volumi di note vocali o delle richieste AI.
Cadenza e responsabilità del ciclo continuo
| Attività | Frequenza | Responsabile | Output |
|---|---|---|---|
| Monitoraggio continuo indicatori (KPI incidenti, errori AI, richieste Artt. 15-22) | Continuo / dashboard | Privacy Office + Responsabile IT | Dashboard interna, alert automatici |
| Revisione operativa dei rischi residui e delle misure | Trimestrale | DPO + Privacy Office | Report trimestrale, aggiornamento dpia_risks |
| Audit AI (bias, drift, qualità output, efficacia supervisione umana) | Trimestrale | DPO + referenti clinici | Verbale audit, azioni correttive |
| Riesame formale della DPIA (Art. 35.11) | Annuale + a evento | Titolare su parere DPO | Nuova versione DPIA, verbale in dpia_revisions |
| Riesame straordinario su trigger (nuova AI, breach, normativa) | Entro 30 giorni dall'evento | DPO | Addendum DPIA, aggiornamento misure |
| Consultazione preventiva del Garante (Art. 36) | Se rischio residuo elevato | Titolare + DPO | Istanza formale al Garante |
Integrazione nel ciclo di sviluppo (Privacy by Design)
Ogni nuova funzionalità che tratta dati personali — e in particolare ogni nuova capacità AI — è sottoposta a una checklist di pre-DPIA prima del rilascio in produzione: descrizione del trattamento, categorie di dati, base giuridica, valutazione di necessità e proporzionalità, analisi rischi, misure tecniche/organizzative, parere del DPO. Se la checklist rileva rischi elevati o modifiche sostanziali del perimetro, il rilascio è subordinato all'aggiornamento della DPIA. I test automatici di sicurezza (test_dpia_config_rls,test_public_views_anon_masking) sono parte integrante della pipeline di deploy e rappresentano il controllo minimo di efficacia continuativa delle misure.
Verifica di efficacia delle misure di mitigazione
L'efficacia delle misure identificate non è assunta ma verificata periodicamente tramite: (i) test automatici di RLS e mascheratura ad ogni deployment, (ii) pen-test annuali indipendenti, (iii) audit AI trimestrali su un campione rappresentativo di output, (iv) analisi dei reclami e delle contestazioni ex Art. 22, (v) revisione delle metriche di retention (tabella retention_reviews). Eventuali deviazioni attivano azioni correttive tracciate e un aggiornamento della sezione «rischio residuo» della DPIA.
13. Rapporto con l'ente aderente — dettaglio del modello a tre ruoli
Come anticipato al paragrafo 1, E-CARE è utilizzata da enti aderenti (cooperative sociali, ASL, RSA, ADI, studi medici, famiglie organizzate in crew) che erogano il servizio di assistenza domiciliare al proprio assistito. La titolarità del trattamento è distribuita secondo il seguente schema.
13.1 Cooperiamo Insieme come Titolare autonomo (Art. 4.7 e 24)
Per i dati generati dall'uso della piattaforma — account, autenticazione, consensi versionati, log tecnici e di sicurezza, audit log, chat con l'assistente AI di piattaforma, file audio delle note vocali in fase di trascrizione, marketplace lavoro, fatturazione dell'abbonamento — Cooperiamo Insieme determina in autonomia finalità e mezzi.
Impatto sui diritti: l'interessato esercita i diritti Art. 15–22 direttamente verso Cooperiamo Insieme (self-service da Profilo → I tuoi dati personali (GDPR), email a privacy@cooperiamoinsieme.ito alla pagina Esercita i tuoi diritti).
13.2 Cooperiamo Insieme come Responsabile del trattamento (Art. 28)
Per i dati clinico-sociali dell'assistito (dati anagrafici del paziente, parametri vitali, terapie e prescrizioni, diario clinico-sociale, calendario appuntamenti, testo trascritto delle note vocali), il Titolare autonomo è l'ente aderente, perché è quest'ultimo che determina finalità (cura, presa in carico) e mezzi organizzativi, e che mantiene il rapporto diretto con l'interessato. Cooperiamo Insieme tratta questi dati esclusivamente per conto dell'ente aderente, in forza di un Data Processing Agreement (DPA) ex Art. 28.3 che disciplina:
- oggetto, durata, natura e finalità del trattamento;
- istruzioni documentate del titolare;
- obblighi di riservatezza del personale autorizzato;
- misure di sicurezza (Art. 32) — vedi Sicurezza;
- ricorso a sub-responsabili con autorizzazione preventiva (vedi paragrafo 5);
- assistenza al titolare per riscontro alle richieste degli interessati e per obblighi ex Artt. 32–36 (data breach, DPIA);
- restituzione o cancellazione dei dati al termine del rapporto;
- audit e ispezioni.
Impatto sui diritti: per queste categorie l'interessato deve rivolgersi all'ente aderente titolare. Cooperiamo Insieme offre gli strumenti tecnici di export/cancellazione tramite la piattaforma, ma la decisione sostanziale (cancellazione anticipata, portabilità, limitazione, opposizione) compete al titolare. Se ricevi una richiesta tramite E-CARE, la inoltriamo all'ente aderente entro 72 ore (Art. 28.3.e) e ne conserviamo traccia in audit log. I contatti dell'ente titolare sono forniti al momento della presa in carico e comunque disponibili nella sezione Profilo → Enti collegati.
13.3 Cooperiamo Insieme e ente aderente come Contitolari (Art. 26)
Per alcune attività finalità e mezzi sono determinati congiuntamente: in questi casi Cooperiamo Insieme e l'ente aderente sono contitolariex Art. 26 GDPR. Rientrano in questa categoria:
- Suggerimenti clinici prodotti dagli agenti AI: Cooperiamo Insieme definisce il modello, i prompt di sistema, i limiti di sicurezza; l'ente aderente stabilisce i casi d'uso ammessi, la supervisione medica e la validazione umana degli output.
- Alert automatici sui parametri vitali: Cooperiamo Insieme fornisce l'algoritmo di soglia; l'ente configura i valori clinici specifici per ogni assistito e i destinatari degli alert.
È stipulato un accordo di contitolarità ex Art. 26.1 che ripartisce le rispettive responsabilità in materia di trasparenza, esercizio dei diritti e riscontro agli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione degli interessati su richiesta (Art. 26.2) scrivendo a privacy@cooperiamoinsieme.it.
Impatto sui diritti: per le attività in contitolarità l'interessato può esercitare i propri diritti indifferentemente presso Cooperiamo Insieme o presso l'ente aderente (Art. 26.3); i due contitolari cooperano internamente per fornire un riscontro unitario.
13.4 Caso particolare: Titolare unico
Quando l'ente aderente coincide con Cooperiamo Insieme (utilizzo diretto della piattaforma per assistiti presi in carico dalla cooperativa), Cooperiamo Insieme è Titolare unico per tutte le categorie e il modello a tre ruoli si collassa in un solo interlocutore.
L'informativa privacy specifica dell'ente aderente prevale, per le finalità di cura, su quanto qui indicato: la presente informativa integra e non sostituisce quella consegnata dall'ente al momento della presa in carico. In caso di conflitto apparente contatta prima il tuo ente aderente; Cooperiamo Insieme, come responsabile o contitolare, offre comunque supporto operativo.
14. Agenti AI, logica algoritmica e base giuridica
14.1 Principi generali
- Nessuna decisione unicamente automatizzata ex Art. 22 GDPR. Ogni output degli agenti AI di E-CARE è un suggerimento che deve essere rivisto, corretto o rifiutato da una persona (operatore, medico, supervisore) prima di produrre effetti sull'assistito o sull'utente.
- Nessuna profilazione ex Art. 4(4) GDPR per finalità di marketing, scoring creditizio, valutazione automatizzata della persona, discriminazione o selezione senza intervento umano.
- Doppia base giuridica per il trattamento di dati sanitari tramite AI:
- Art. 9(2)(h) GDPR — finalità di assistenza e cura, sotto responsabilità del personale sanitario e socio-assistenziale tenuto al segreto professionale (base primaria, sempre applicabile).
- Art. 9(2)(a) GDPR — consenso esplicito, specifico e granulare per singolo assistito, raccolto dall'assistito o dal suo rappresentante legale (tutore, amministratore di sostegno, familiare delegato) e non dall'operatore. Il consenso è richiesto per ciascuna funzione AI (trascrizione note vocali, estrazione parametri, riassunti clinici, chat, alert automatici) e viene registrato nella scheda dell'assistito con firmatario, ruolo, evidenza (es. firma cartacea o conferma orale documentata), versione policy, timestamp, IP e user-agent. Costituisce una tutela aggiuntiva sopra la base primaria 9(2)(h): la sua eventuale mancanza disattiva le funzioni AI per quell'assistito ma non pregiudica il diritto all'assistenza, che prosegue con le funzioni deterministiche.
- Diritto di opposizione e revoca (Art. 7 comma 3 GDPR). Il consenso AI è revocabile in qualsiasi momento dalla scheda dell'assistito (sezione «Consenso AI») oppure scrivendo al DPO (dpo@cooperiamoinsieme.it). La revoca è facile come la concessione, non richiede giustificazione e produce effetto immediato: la funzione AI corrispondente viene disattivata per quel singolo assistito, gli output storici già prodotti restano nel diario con la loro attribuzione oppure vengono anonimizzati secondo paragrafo 6.
- Onere della prova (Art. 7 comma 1 GDPR). Ogni consenso raccolto è tracciato in modo append-only: ogni cambiamento di stato (concessione, revoca, rinnovo alla nuova versione policy) genera una nuova riga con timestamp, firmatario e IP. Nessuna riga viene sovrascritta.
14.2 Elenco degli agenti AI
| Agente | Input | Output | Modello | Base giuridica | Logica applicata | Revisione umana | Ritenzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trascrizione note vocali | Audio breve dell'operatore | Testo | Lovable AI Gateway → Gemini | Art. 9(2)(h) + Art. 9(2)(a) via consenso | ASR speech-to-text, nessuna inferenza clinica | Operatore rilegge prima di salvare | Audio scartato subito; testo come diario |
| Estrazione parametri vitali | Testo della nota | Coppie chiave/valore (PA, FC, SpO2, T°, glicemia) | Lovable AI Gateway → Gemini/OpenAI | Art. 9(2)(h) + Art. 9(2)(a) | Parsing strutturato con schema Zod; nessun giudizio clinico | Valori salvati solo dopo conferma esplicita | Solo se confermati |
| Riassunto clinico-sociale | Diario, terapie, parametri | Sintesi testuale | Lovable AI Gateway → Gemini/OpenAI | Art. 9(2)(h) + Art. 9(2)(a) | Sintesi estrattiva: nessuna diagnosi, prescrizione, scoring | On-demand su richiesta dell'operatore | Non conservato di default |
| Chat AI di supporto | Domanda dell'operatore + contesto assistito | Risposta testuale con disclaimer | Lovable AI Gateway → Gemini/OpenAI | Art. 9(2)(h) + Art. 9(2)(a) | Risposta contestuale, disclaimer permanente "non sostituisce il giudizio clinico" | L'operatore decide se agire sull'output | Cronologia chat come diario |
| Matching marketplace lavoro | Profili pubblici + criteri di ricerca (no dati sanitari) | Lista ordinata di annunci compatibili | Algoritmo deterministico + LLM opzionale per ranking | Art. 6(1)(b) + Art. 6(1)(a) | Filtri booleani su città/mansioni/disponibilità, ranking per compatibilità dichiarata | Nessun contatto o contratto automatico | Durata profilo pubblicato |
14.3 Logica algoritmica in dettaglio
- Gli LLM sono utilizzati come strumenti di traduzione linguistica (audio→testo, testo→sintesi, testo→campi strutturati), non come sistemi decisionali. Non producono diagnosi, prescrizioni, valutazioni di idoneità o punteggi.
- Nessun modello ML è addestrato o fine-tuned sui dati degli assistiti E-CARE. Utilizziamo esclusivamente modelli generali forniti dai sub-responsabili.
- Opt-out training attivo lato provider AI (Google Gemini, OpenAI) per tutti i dati inviati attraverso il gateway: i contenuti non concorrono all'addestramento dei modelli.
- Nessun dato sanitario è inviato all'agente di matching marketplace: quel modulo lavora solo su profili pubblici e criteri dichiarati dall'utente.
- Minimizzazione dell'input: al modello è inviato solo il testo strettamente necessario alla finalità. Identificativi diretti non essenziali (nome, indirizzo, codice fiscale) sono sostituiti con placeholder quando possibile.
- Trasferimenti extra-UE verso Google/OpenAI (USA) coperti da SCC UE 2021/914 e misure supplementari; vedi paragrafo 7.
- Log e audit: le invocazioni AI sono tracciate nel log applicativo del gateway (metadati tecnici, non contenuto) per finalità di sicurezza e conformità.
14.3-bis Descrizione per singolo agente
I paragrafi seguenti dettagliano — per ciascuno degli agenti richiamati dalla checklist di trasparenza — finalità, categorie di dati coinvolte (con richiamo esplicito all'Art. 9 GDPR), logica applicata, limiti dichiarati e ruolo dell'operatore. La sintesi tabellare resta al paragrafo 14.2; la vista Art. 13-14 paragrafo 2(f) con conseguenze e salvaguardie è al paragrafo 14.5.
Riassunto giornaliero clinico-sociale
- Finalità: fornire all'operatore una sintesi leggibile del turno / del periodo, per accelerare la lettura della cartella.
- Categorie di dati: identificativi dell'assistito, dati sanitari (Art. 9 GDPR) — parametri vitali, terapie, note diaristiche — già presenti in cartella. Nessun dato biometrico, genetico, di orientamento sessuale, politico o religioso.
- Logica applicata: sintesi estrattiva. Il modello riformula e condensa testi già registrati, senza aggiungere diagnosi, prescrizioni, prognosi, punteggi di rischio o giudizi di idoneità.
- Limiti dichiarati: l'output può contenere imprecisioni linguistiche; non è un referto, non ha valore clinico autonomo, non entra in cartella se non validato.
- Ruolo umano: l'operatore legge il riassunto a schermo; nessuna scrittura automatica in cartella. Disclaimer permanente "suggerimento AI da validare".
Alert intelligenti sui parametri vitali
- Finalità: segnalare all'operatore valori fuori soglia (PA, FC, SpO2, T°, glicemia) per accelerare la valutazione clinica.
- Categorie di dati: identificativi minimi dell'assistito e parametri vitali (Art. 9 GDPR) registrati manualmente o da dispositivi domiciliari. Nessuna inferenza su etnia, religione, orientamento, opinioni politiche, disabilità non dichiarate.
- Logica applicata: deterministica. Confronto dei valori misurati con soglie configurate dalla crew clinica (soglie generali + eventuali soglie personalizzate). Nessun modello predittivo o ML addestrato sull'assistito; nessun LLM in questa funzione.
- Limiti dichiarati: le soglie sono orientative e non sostituiscono il giudizio clinico. Falsi positivi e falsi negativi sono possibili in funzione della qualità della misurazione.
- Ruolo umano: l'alert è una notifica, non un'azione. Nessuna chiamata automatica al 118, nessuna somministrazione, nessuna modifica di terapia. L'operatore decide l'intervento e lo registra nel diario.
Chat assistente (chat AI di supporto)
- Finalità: rispondere a domande dell'operatore su un assistito specifico (con contesto di cartella scoped alla sola persona interrogata) o su procedure generali.
- Categorie di dati: contenuto della domanda dell'operatore + contesto minimo tratto dalla cartella dell'assistito citato (potenzialmente dati sanitari Art. 9). Nessun accesso trasversale a cartelle di altri assistiti.
- Logica applicata: LLM generale di terzi (Google Gemini / OpenAI via Lovable AI Gateway) con prompt che vincola il modello a un ruolo di supporto informativo; disclaimer permanente "non sostituisce il giudizio clinico"; opt-out training attivo lato provider.
- Limiti dichiarati: il modello può produrre "allucinazioni" o affermazioni imprecise; non conosce l'evoluzione clinica oltre al contesto passato; non esegue né suggerisce prescrizioni. Le sue risposte non sono referti né consulenze cliniche.
- Ruolo umano: l'operatore valuta e verifica prima di agire. Nessuna azione sull'assistito è automatica. Le interazioni sono registrate come diario per tracciabilità.
Note vocali con AI (trascrizione + estrazione parametri)
- Finalità: convertire in testo la nota vocale dell'operatore e proporre valori dei parametri riconosciuti nel testo.
- Categorie di dati: voce dell'operatore; testo trascritto che può contenere dati sanitari (Art. 9) dell'assistito citato. Nessuna analisi biometrica del timbro né identificazione vocale.
- Logica applicata: (i) servizio ASR speech-to-text; (ii) estrazione strutturata dei parametri con schema Zod che vincola le chiavi ammesse (PA, FC, SpO2, T°, glicemia) e unità/range plausibili. Nessuna inferenza clinica, nessuna correlazione automatica con la terapia in corso.
- Limiti dichiarati: la trascrizione può contenere errori linguistici; l'estrazione può omettere valori o proporne di errati se la nota è ambigua. L'audio è scartato subito dopo la trascrizione.
- Ruolo umano: rilettura obbligatoria del testo trascritto prima del salvataggio; conferma esplicita per ciascun valore estratto. Nessun salvataggio automatico in cartella.
14.3-ter Accuratezza e non discriminazione (Art. 5.1.a, 5.1.d GDPR, Considerando 71)
Anche se gli agenti AI di E-CARE non adottano decisioni unicamente automatizzate ex Art. 22 comma 1, adottiamo per prassi le salvaguardie previste dal Considerando 71 e dai principi di esattezza (Art. 5.1.d) e correttezza e trasparenza (Art. 5.1.a).
Misure per l'accuratezza
- Revisione umana obbligatoria (Art. 22 comma 3): ogni output AI è un suggerimento; l'ingresso in cartella richiede una conferma esplicita dell'operatore identificato a log.
- Estrazione parametri vincolata da schema Zod: chiavi ammesse limitate (PA, FC, SpO2, T°, glicemia), unità di misura e range plausibili; valori fuori range sono contrassegnati e richiedono conferma esplicita.
- Riassunti in modalità estrattiva: il modello sintetizza contenuti già presenti in cartella e non è istruito a produrre diagnosi, prognosi o punteggi.
- Alert su soglie deterministiche configurabili dalla crew clinica, non su modelli predittivi né su reti neurali addestrate sull'assistito.
- Disclaimer permanenti sugli output ("suggerimento AI da validare", "non sostituisce il giudizio clinico") per contestualizzare il livello di affidabilità.
- Audit log delle invocazioni AI: operatore, timestamp, agente, esito (conferma / correzione / rifiuto). Consente revisione qualità e individuazione di pattern di errore.
- Diritto di rettifica (Art. 16): dalla scheda dell'assistito è possibile correggere o cancellare l'output AI; l'operatore validatore resta identificato.
- Revisione periodica di prompt di sistema, disclaimer e schemi di estrazione da parte del Titolare in coordinamento con la crew clinica.
Misure per la non discriminazione
- Nessuna profilazione ex Art. 4(4) per marketing, scoring, valutazione della persona, selezione automatica di assistiti o operatori; principio esplicitato in paragrafo 14.1.
- Divieto di inferenza su categorie protette: gli agenti non sono istruiti a dedurre né esporre origine etnica, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale, orientamento sessuale, dati genetici o convinzioni filosofiche.
- Nessun addestramento sui dati degli assistiti: utilizziamo modelli generali di terzi; opt-out training contrattuale con i fornitori (Google, OpenAI). Il modello non è adattato al singolo assistito.
- Nessuna decisione unicamente automatizzata con effetti giuridici o significativi (Art. 22 comma 1): l'intervento umano identificato a log è obbligatorio per ogni azione sull'assistito o sull'operatore.
- Marketplace lavoro: il matching opera su criteri dichiarati dall'utente (città, mansioni, disponibilità), senza dati sanitari e senza LLM che decidono ammissione o esclusione.
- Kill-switch server-side: in assenza o revoca del consenso AI, le server function AI ritornano
403senza inviare dati al modello, indipendentemente dall'UI. - Contestazione e reclamo: canale dedicato al DPO (dpo@cooperiamoinsieme.it) per segnalare esiti percepiti come iniqui, discriminatori o inaccurati. Vedi anche paragrafo 16.
14.3-quater Supervisione umana degli output AI: ruoli, responsabilità e workflow (Art. 22 comma 3 GDPR)
A garanzia dell'Art. 22 comma 3 GDPR e del principio di human-in-the-loop, ogni output prodotto dagli agenti AI di E-CARE (alert, riassunti, estrazioni di parametri, suggerimenti operativi, risposte del chat assistente) è trattato come proposta e non può produrre effetti sull'assistito senza revisione e validazione esplicita di un operatore umano qualificato, identificato e tracciato a log.
Ruoli e responsabilità nel processo di supervisione
| Ruolo | Responsabilità sulla supervisione AI | Output soggetti a validazione |
|---|---|---|
| Operatore sanitario / socio-assistenziale (validatore di primo livello) | Legge il suggerimento AI, verifica la corrispondenza con il paziente e con la fonte, conferma / corregge / rifiuta. La sua identità è registrata come autore del dato in cartella. | Estrazione parametri vitali (voce → PA/FC/SpO2/T°/glicemia), riassunti diario, suggerimenti di terapia da annotare, note vocali trascritte. |
| Medico / infermiere responsabile (validatore clinico) | Valida decisioni con impatto clinico (modifica terapia, gestione alert critici, comunicazioni a familiari). Nessun alert AI produce azioni cliniche senza la sua conferma. | Alert su soglie, riassunti clinici settimanali, output del chat assistente in ambito diagnostico o terapeutico. |
| Supervisore / coordinatore crew | Verifica a campione la qualità delle validazioni, gestisce escalation, coordina la formazione e i refresh (vedi paragrafo 10.3). | Tutti gli output AI, con revisione periodica su audit log. |
| Titolare del trattamento (Cooperiamo Insieme) | Definisce policy, prompt di sistema, soglie e disclaimer; verifica l'efficacia delle salvaguardie ex Art. 22 comma 3 nell'ambito del programma di audit (paragrafo 10.4) e della DPIA. | Governance dell'intero processo. |
| DPO | Sorveglia il rispetto dell'Art. 22, riceve contestazioni sugli output AI, riesamina la DPIA e la matrice ruoli/responsabilità. | Reclami, richieste di intervento umano, incidenti. |
| Ente aderente (co-titolare Art. 26 per la propria crew) | Garantisce che il proprio personale sia autorizzato, formato e qualificato per la validazione; sospende gli account privi di formazione aggiornata. | Output prodotti nell'ambito della propria attività assistenziale. |
| Interessato / rappresentante legale | Può chiedere in ogni momento intervento umano ulteriore, spiegazione, contestazione dell'output AI o revoca del consenso (paragrafo 16). | Qualsiasi output riferito ai propri dati. |
Workflow di validazione (per tutti gli output AI)
- Generazione: l'agente AI produce l'output, marcato in UI come «suggerimento AI da validare» e non ancora vincolante.
- Revisione: l'operatore qualificato ne verifica accuratezza, completezza, pertinenza clinica e coerenza con la fonte (voce, diario, cartella).
- Validazione o correzione: l'operatore conferma, modifica o rifiuta. Solo la versione validata entra in cartella o attiva notifiche/azioni.
- Escalation clinica: per alert su soglie critiche o suggerimenti che impattano terapie, la validazione richiede un profilo medico o infermiere abilitato.
- Tracciamento: l'audit log registra agente, input (senza esporre dati sensibili in chiaro), operatore validatore, timestamp, esito (conferma/correzione/rifiuto) e — quando applicabile — motivazione della correzione.
- Contestazione ex post: l'interessato o il DPO possono chiedere revisione ulteriore; l'output può essere rettificato o cancellato (Art. 16-17 GDPR) mantenendo l'audit trail.
Garanzie tecniche di enforcement
- UI: gli output AI sono resi in stato pending con azione esplicita «Conferma» / «Correggi» / «Scarta»; nessun salvataggio silente.
- Server: le mutazioni sui dati dell'assistito richiedono l'identità dell'operatore validatore (RLS + audit log), impedendo l'ingresso di dati non validati.
- Kill-switch consenso: revocato il consenso AI, gli agenti vengono disattivati server-side (403) — vedi paragrafo 14.1.
- Formazione e autorizzazione: solo gli operatori con formazione aggiornata (vedi paragrafo 10.3) possono validare; gli account non conformi sono sospesi.
- Verifica periodica dell'efficacia: audit trimestrale sul tasso di correzione umana e sul rispetto del workflow (vedi paragrafo 10.4).
14.3-quinquies Monitoraggio continuo dei sistemi AI e riesame periodico della DPIA (Artt. 5.1.d, 22, 32, 35 GDPR)
Data la natura sensibile dei dati trattati e l'uso estensivo dell'AI per profilazione, alert e supporto decisionale, il Titolare ha adottato uno specifico programma di monitoraggio continuo dei sistemi AI e di riesame periodico della DPIA, in aggiunta al programma trasversale di cui al paragrafo 10.4.
- Metriche AI monitorate in continuo: accuratezza rispetto al ground truth clinico, tasso di correzione/scarto da parte dell'operatore, falsi positivi/negativi degli alert, indicatori di bias (linguistico, di genere, socio-sanitario), latenza e tasso di errore delle chiamate ai fornitori, volumi di dati inviati (per verifica minimizzazione ex Art. 5.1.c).
- Audit trimestrale indipendente sui modelli AI (Art. 5.1.d, Considerando 71): campionamento cieco di output, valutazione da parte di validatore clinico e verifica statistica del bias tra sotto-gruppi. Deviazioni oltre soglia attivano rollback del modello, aggiornamento dei prompt/guardrail o disattivazione dell'agente.
- Verifica Art. 22: audit del log dimostra che ogni output AI con impatto significativo risulti validato da operatore identificato; le eccezioni sono escalate al DPO e possono comportare la sospensione della funzionalità.
- Misure di sicurezza AI (Art. 32): verifica periodica di autenticazione dei server function AI, RLS sulle tabelle di consenso/output, cifratura in transito, opt-out training verso i fornitori (paragrafo 14.6), gestione delle chiavi e dei secret, review dei sub-processor.
- Riesame periodico della DPIA (Art. 35.11): revisione documentata almeno annuale e comunque ad ogni evento rilevante — nuovo agente AI o fornitore, cambio di finalità o categorie di dati, incidente di sicurezza, modifica normativa (es. Reg. UE 2024/1689 AI Act) o parere del Garante. Il verbale di riesame aggiorna rischi, misure e, se necessario, l'informativa; l'estratto pubblico è consultabile alla pagina /dpia.
- Trasparenza degli esiti: report sintetici anonimi sono disponibili al DPO (dpo@cooperiamoinsieme.it) e, su richiesta motivata, all'autorità di controllo; gli interessati possono richiedere sintesi delle verifiche AI che li riguardano tramite /diritti.
14.4 Diritti specifici sull'uso dell'AI
- Spiegazione: puoi chiedere all'operatore che ha validato l'output AI di illustrarti la logica dell'agente e i motivi della conferma; la sintesi di funzionamento di ogni agente è riportata in paragrafo 14.2.
- Contestazione (Art. 16 GDPR): puoi contestare un valore proposto dall'AI e chiederne la correzione o cancellazione. La revisione umana obbligatoria rende ogni valore attribuibile a un operatore identificato nell'audit log.
- Revoca del consenso (Art. 7 comma 3): dalla scheda dell'assistito, sezione «Consenso AI», è possibile revocare in qualsiasi momento e in modo granulare (per singola funzione AI) il consenso; le funzioni AI corrispondenti vengono disattivate server-side immediatamente per quell'assistito, senza pregiudicare la continuità dell'assistenza (che prosegue con le funzioni deterministiche).
- Intervento umano: è garantito per costruzione — nessun output AI produce effetti senza che una persona lo abbia validato.
- Reclamo al Garante o al DPO, come per gli altri diritti (vedi paragrafo 16).
14.5 Profilazione AI: finalità, dati, base giuridica, logica e conseguenze (Art. 13-14 paragrafo 2(f), Art. 22 GDPR)
Gli agenti AI di E-CARE non effettuano profilazione automatizzata con effetti giuridici o significativi analoghi ex Art. 22 comma 1 GDPR: producono suggerimenti soggetti a revisione umana obbligatoria e non generano scoring, diagnosi, prescrizioni, decisioni di ammissione/dimissione, sospensione di servizi o sanzioni. La descrizione che segue è resa in conformità al principio di trasparenza (Art. 5.1.a) e agli obblighi informativi rafforzati di Art. 13-14 paragrafo 2(f) — logica utilizzata, importanza e conseguenze previste — anche laddove l'Art. 22 non trovi applicazione, quale ulteriore tutela per l'interessato.
| Agente | Finalità | Categorie di dati (incl. Art. 9) | Base giuridica Art. 6 | Condizione Art. 9.2 | Logica applicata | Conseguenze per l'interessato | Salvaguardie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riassunto clinico-sociale | Sintetizzare per l'operatore diario, terapie e parametri di un turno/periodo | Dati identificativi dell'assistito; dati sanitari (Art. 9): parametri vitali, terapie, note cliniche; eventuali dati su disabilità/fragilità | 6.1.e (interesse pubblico assistenziale) + 6.1.b (esecuzione servizio verso ente aderente) | 9.2.h (assistenza e cura sotto responsabilità di personale tenuto al segreto) + 9.2.a (consenso esplicito granulare come tutela aggiuntiva) | Sintesi estrattiva di testi già presenti in cartella; nessuna diagnosi, prescrizione o scoring; nessun addestramento del modello sui dati | L'operatore riceve un riassunto testuale a supporto della lettura; nessuna azione automatica sull'assistito, nessuna modifica alla terapia | Revisione umana obbligatoria; disclaimer "suggerimento AI da validare"; revoca granulare del consenso 9.2.a; kill-switch server-side |
| Alert automatici parametri vitali | Segnalare all'operatore valori fuori soglia (PA, FC, SpO2, T°, glicemia) per accelerare la valutazione clinica | Dati identificativi minimi; dati sanitari (Art. 9): parametri vitali strumentali e osservazionali, soglie personalizzate | 6.1.e + 6.1.b; 6.1.d (interesse vitale) come base residuale in situazioni di emergenza | 9.2.h primaria; 9.2.a come consenso granulare all'attivazione della funzione; 9.2.c (interesse vitale) in emergenza | Confronto deterministico dei valori registrati con soglie configurate dalla crew clinica; nessun modello predittivo, nessun ML addestrato sull'assistito | Notifica all'operatore, non azione sull'assistito: nessuna chiamata automatica al 118, nessuna somministrazione, nessuna modifica di terapia. L'operatore decide l'intervento | Soglie configurabili e revocabili dalla crew; log degli alert generati e delle azioni umane conseguenti; revoca granulare del consenso |
| Chat AI di supporto | Rispondere a domande dell'operatore su un assistito o su procedure, con contesto di cartella | Dati identificativi dell'assistito (se citato); dati sanitari (Art. 9) presenti nel contesto passato al modello, minimizzati | 6.1.e + 6.1.b | 9.2.h + 9.2.a (consenso granulare) | LLM generale (Google/OpenAI via Lovable AI Gateway), opt-out training attivo, disclaimer permanente "non sostituisce il giudizio clinico"; nessun accesso a dati di altri assistiti oltre a quelli scoped dalla query | L'operatore riceve una risposta informativa; nessuna azione automatica sull'assistito. Le indicazioni sono suggerimenti da validare | Revisione umana per ogni azione conseguente; disclaimer visibile; log invocazioni; revoca granulare del consenso; possibilità di limitare l'ambito del contesto |
| Trascrizione note vocali | Convertire in testo la nota vocale dell'operatore per il diario | Voce dell'operatore; possibili riferimenti a dati sanitari dell'assistito (Art. 9) contenuti nella nota | 6.1.e + 6.1.b | 9.2.h + 9.2.a | Servizio ASR (speech-to-text); nessuna inferenza clinica; audio scartato subito dopo la trascrizione | Testo proposto all'operatore prima del salvataggio; nessuna registrazione automatica in cartella senza conferma | Rilettura obbligatoria prima del salvataggio; scarto immediato dell'audio; revoca granulare del consenso |
| Estrazione parametri vitali | Riconoscere all'interno di una nota testuale i valori numerici dei parametri | Testo della nota, che può contenere dati sanitari (Art. 9) | 6.1.e + 6.1.b | 9.2.h + 9.2.a | Parsing strutturato con schema Zod; il modello propone coppie chiave/valore; nessun giudizio clinico né interpolazione | Valori proposti all'operatore che li conferma o corregge prima del salvataggio | Conferma esplicita per ogni valore; audit log dell'operatore validatore; revoca granulare del consenso |
Salvaguardie contro decisioni unicamente automatizzate (Art. 22 comma 3 GDPR)
- Divieto interno di configurare workflow in cui un output AI produca autonomamente effetti giuridici o significativi (modifiche terapia, dimissioni, sospensione servizi, sanzioni disciplinari, valutazioni di idoneità) senza validazione umana identificata a log.
- Etichettatura in UI e nel diario: ogni output è marcato come "suggerimento AI da validare" e riporta a log l'operatore validatore, il timestamp e la versione dell'agente.
- Intervento umano garantito: l'interessato o il suo rappresentante può richiedere che una specifica valutazione sia riesaminata da un operatore identificato, esprimere il proprio punto di vista, contestare il risultato e ottenere spiegazione della logica applicata (canale operativo: operatore referente dell'ente aderente + DPO, cfr. paragrafo 16).
- Kill-switch per assistito: la revoca granulare del consenso 9.2.a disattiva server-side la funzione AI corrispondente per quell'assistito. L'assistenza prosegue con funzioni deterministiche, senza pregiudizio sulla continuità del servizio.
- Alert = notifiche, non azioni: gli alert automatici su parametri vitali generano solo notifiche verso l'operatore. Nessun sistema di E-CARE effettua chiamate al 118, somministrazioni, modifiche di terapia o comunicazioni verso terzi in modo automatico.
- Monitoraggio degli output: la crew supervisiona periodicamente qualità e coerenza degli output AI (cfr. valutazione d'impatto in /dpia); in caso di anomalie o bias osservati, l'agente può essere disattivato a livello di piattaforma o di ente aderente.
- Nessun addestramento sui dati degli assistiti (opt-out training presso i sub-responsabili); nessun modello ML proprietario addestrato su dati sanitari dei nostri assistiti.
La logica sintetica di ciascun agente è riportata anche in paragrafo 14.2; la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) — inclusi rischi residui e misure di mitigazione — è consultabile alla pagina /dpia.
14.6 Fornitori AI, natura dei servizi e garanzie (Artt. 13.1.e, 28 GDPR)
I servizi di trascrizione, estrazione strutturata, riassunti e chat AI non sono sviluppati né erogati internamente da Cooperiamo Insieme. Utilizziamo modelli generali di terze parti, accessibili attraverso il Lovable AI Gateway, che opera da orchestratore senza conservare i contenuti trattati.
Responsabilità e garanzie indipendenti dalla localizzazione. Le garanzie contrattuali (DPA ex Art. 28.3 GDPR, istruzioni scritte del Titolare, obbligo di riservatezza, assistenza agli interessati, notifica di data breach, cancellazione al termine) si applicano a tutti i sub-responsabili AI, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga in UE, nel SEE o in un paese terzo. Le Clausole Contrattuali Standard (SCC UE 2021/914) e la decisione di adeguatezza UE–USA (Data Privacy Framework) sono garanzie aggiuntive che si attivano quando e per la sola parte in cui i dati escono dal SEE (Capo V GDPR).
- Lovable AI Gateway — UE (orchestrazione): gateway di instradamento verso i modelli; non conserva audio né testo dei prompt dopo l'elaborazione.
- Google LLC (Gemini) — US/UE a seconda della region del modello. Sub-responsabile ex Art. 28 per trascrizione, riassunti ed estrazione.
- OpenAI, L.L.C. — US: modelli di trascrizione (es. gpt-4o-mini-transcribe) e generazione testuale. Sub-responsabile ex Art. 28.
| Fornitore | Ruolo GDPR | Categorie di dati trasmesse | Localizzazione | Conservazione (retention) | Utilizzo per addestramento | Riferimenti contrattuali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovable AI Gateway | Sub-responsabile ex Art. 28 (orchestratore che instrada verso i modelli). Titolare = Cooperiamo Insieme (o co-titolarità con l'ente aderente per i dati sanitari, cfr. paragrafo 1). | Prompt applicativi e payload dell'invocazione (testo; audio nei limiti di paragrafo 14.6); metadati tecnici di routing. | UE (orchestrazione). | Zero-retention applicativa dei contenuti oltre la finestra tecnica dell'invocazione; log operativi minimi per sicurezza/anti-abuso. | Non utilizzati per training/fine-tuning; opt-out contrattuale. | DPA Lovable + SCC UE 2021/914 quando pertinenti (per la sola parte instradata fuori dal SEE). |
| Google LLC — Gemini | Sub-responsabile ex Art. 28. | Testo del prompt (nota vocale trascritta, contesto assistito minimizzato, testo per riassunto/estrazione); possibili dati sanitari Art. 9 se l'operatore ha attivato le funzioni AI dopo consenso granulare (paragrafo 14.7). | US/UE a seconda della region del modello selezionato. | Zero-retention per i tenant enterprise via Gemini API/Google Cloud (contenuti non conservati oltre la finestra dell'invocazione, salvo scopi di sicurezza/abuse detection contrattualmente delimitati). | Non utilizzati per addestrare i modelli Google né per fine-tuning; opt-out garantito dai termini enterprise del gateway. | DPA Google Cloud + SCC UE 2021/914 + Data Privacy Framework. |
| OpenAI, L.L.C. | Sub-responsabile ex Art. 28. | Testo del prompt e/o audio per la sola trascrizione (es. gpt-4o-mini-transcribe); possibili dati sanitari Art. 9 nei limiti di quanto minimizzato dall'app. | US. | Zero-retention contrattuale via API business (contenuti non conservati oltre l'invocazione, salvo brevi finestre di trust & safety); audio non archiviato dopo la trascrizione. | Non utilizzati per addestrare i modelli OpenAI; opt-out via API business terms. | DPA OpenAI + SCC UE 2021/914 + Data Privacy Framework. |
Il Titolare del trattamento dei dati degli assistiti resta Cooperiamo Insieme (o l'ente aderente per la parte clinico-sociale, cfr. paragrafo 1 e paragrafo 13); i fornitori AI sopra elencati sono sempre Responsabili/Sub-responsabili ex Art. 28 GDPR — mai co-titolari né titolari autonomi dei dati AI degli assistiti. La tabella riflette le configurazioni contrattuali attualmente in essere; eventuali variazioni sostanziali (sostituzione fornitore, cambio di region, modifica dei termini di retention/training) comportano aggiornamento della presente informativa e, se applicabile, notifica ex paragrafo 18 e ri-raccolta del consenso ex paragrafo 14.7. Elenco consolidato di tutti i sub-responsabili al paragrafo 5; mappa dei trasferimenti extra-UE al paragrafo 7; misure di accuratezza e non discriminazione al paragrafo 14.3-ter.
Le garanzie applicate ai sensi degli Artt. 13.1.e e 28 GDPR sono:
- Data Processing Agreement (DPA) ex Art. 28.3 con ciascun fornitore, che disciplina oggetto, durata, natura, finalità, obblighi di riservatezza e assistenza agli interessati.
- Clausole Contrattuali Standard (SCC UE 2021/914) per i trasferimenti verso gli Stati Uniti; come fallback/additivo, la decisione di adeguatezza UE–USA (Data Privacy Framework) per i fornitori che vi aderiscono.
- Zero-retention contrattuale: audio e testo inviati ai modelli non sono conservati dai provider dopo la risposta, salvo quanto tecnicamente necessario per la sola transazione in corso.
- Opt-out dall'addestramento: i contenuti trasmessi non concorrono all'addestramento, al fine-tuning né alla creazione di modelli di terze parti.
- Misure tecniche: cifratura in transito (TLS 1.2+), cifratura at-rest lato provider, minimizzazione dell'input (ad es. nomi sostituiti con placeholder quando possibile), pseudonimizzazione degli identificativi diretti, audit log delle invocazioni.
- Sub-processing: Cooperiamo Insieme mantiene un elenco aggiornato dei sub-responsabili AI (paragrafo 5) e notifica eventuali aggiunte all'ente aderente con adeguato preavviso, come previsto dal DPA.
La mappa completa dei trasferimenti extra-UE e le misure supplementari post-Schrems II sono al paragrafo 7. La tabella consolidata di tutti i sub-responsabili per categoria (con localizzazione e garanzie) è al paragrafo 5. Il modulo di consenso granulare per assistito è al paragrafo 14.7.
14.7 Come raccogliamo il consenso (Art. 7, Art. 9.2.a GDPR)
- Chi firma: l'assistito capace di intendere e volere firma personalmente. In caso di incapacità totale o parziale, firma il rappresentante legale (tutore, amministratore di sostegno con poteri specifici in materia di salute e privacy, familiare delegato con documentazione). Il ruolo del firmatario è registrato esplicitamente nella scheda del consenso.
- Forma: consenso esplicito ex Art. 9.2.a — non desumibile dal silenzio, dall'inattività o da opzioni preselezionate. L'evidenza di raccolta (firma cartacea archiviata dall'ente aderente, conferma orale davanti a due operatori, videochiamata registrata, modulo digitale firmato) è documentata al momento della registrazione.
- Granularità: consenso separato per ciascuna funzione AI — non è ammesso un consenso cumulativo. L'assistito può, ad esempio, autorizzare la trascrizione delle note vocali ma rifiutare la chat AI.
- Informazione preventiva: prima del consenso l'operatore illustra al firmatario finalità, dati trattati, sub-processori (Lovable AI Gateway → Google/OpenAI, USA, coperti da SCC), natura non-clinica e non-decisionale dell'output, durata, modalità di revoca e conseguenze della revoca. La checklist di conferma è integrata nel modulo di raccolta.
- Enforcement tecnico: le server function AI verificano il consenso corrente prima di eseguire il trattamento. In assenza di consenso attivo, l'invocazione ritorna un errore
403 Consenso mancantee nessun dato dell'assistito viene inviato al modello. - Rinnovo: quando cambia sostanzialmente il testo dell'informativa o la lista dei sub-processori, viene incrementata la versione policy e il consenso viene ri-raccolto. I consensi legati a versioni precedenti restano nella cronologia come prova storica ma non abilitano più il trattamento sulla nuova versione.
- Rapporto con l'Art. 9.2.h: il consenso 9.2.a non sostituisce e non deroga alla base primaria 9.2.h; ne è complemento specifico per l'uso di sistemi AI. Se il rappresentante legale rifiuta il consenso AI, il trattamento sanitario "manuale" (senza AI) prosegue normalmente sotto 9.2.h e nel rispetto degli obblighi professionali della crew.
Note vocali: disattivazione, cancellazione, anonimizzazione (Art. 7.3, 15, 17 GDPR)
Il trattamento «note vocali con AI» è tra i più sensibili trattati dalla piattaforma: per questa ragione ogni assistito (o il suo rappresentante legale) dispone in-app di tre controlli distinti e sempre accessibili, senza doverli richiedere via email:
- Disattivare le note vocali per l'assistito (Art. 7.3 — revoca del consenso): dalla scheda dell'assistito, sezione «Consenso AI», è sufficiente revocare la funzione «Trascrizione automatica delle note vocali». Da quel momento la server function verifica il consenso e blocca ogni ulteriore registrazione con errore
403 Consenso mancante, senza inviare nulla al modello AI. La disattivazione è immediata e non pregiudica l'assistenza, che prosegue con annotazioni manuali. Anche «Estrazione AI di parametri vitali» può essere revocata separatamente. - Cancellare le note vocali già salvate (Art. 17): dalla scheda dell'assistito, sezione «Note vocali dell'assistito», il pulsante «Cancella tutte le note vocali» rimuove definitivamente i record
voice_recordings(id, autore, trascrizione, valori proposti). L'audio originale non è conservato (viene scartato al termine della trascrizione), quindi la cancellazione riguarda il testo trascritto e i metadati. I dati clinici già validati e confluiti nel diario o nei parametri vitali restano — sono di titolarità dell'ente aderente (paragrafo 5) e vengono rettificati o cancellati usando le sezioni corrispondenti. - Anonimizzare le trascrizioni: la stessa sezione consente di azzerare testo trascritto ed estrazione AI preservando la traccia dell'evento (data, operatore). È la scelta preferita quando l'interessato chiede di rimuovere il contenuto ma il Titolare deve dimostrare che una registrazione era avvenuta (Art. 5.2 — accountability).
Le operazioni di cancellazione e anonimizzazione sono tracciate in audit log (attore, tipo di azione, numero di record impattati) e possono essere richieste dall'assistito, dal rappresentante legale, o eseguite direttamente da admin / creatore della scheda / supervisore / medico di crew. Un familiare delegato può chiederle contattando l'operatore di riferimento o il DPO (dpo@cooperiamoinsieme.it). Il Titolare risponde entro 30 giorni (Art. 12.3) — di norma in giornata.
Una dashboard consolidata nella sezione Profilo permette a operatori, supervisori e familiari di verificare in un colpo d'occhio, per ciascun assistito accessibile, quali funzioni AI sono attivate, chi ha firmato il consenso e quando, e di aprire la scheda per revocare o raccoglierlo.
I fornitori AI (Google, OpenAI) operano come sub-responsabili sotto DPA e SCC UE 2021/914 per gli eventuali trasferimenti extra-SEE. Il Titolare seleziona i modelli tenendo conto di garanzie di riservatezza, opt-out training e stabilità operativa.
15. Tempi di conservazione per categoria
In conformità con l'Art. 5.1.e (limitazione della conservazione) e con l'obbligo informativo previsto dall'Art. 13.2.a GDPR, la tabella seguente indica il periodo di conservazione — o i criteri per determinarlo — per ciascuna categoria di dati personali trattati da E-CARE. Le durate riportate coincidono con i job di cancellazione automatica documentati nella pagina Sicurezza(retention hook eseguito ogni ora). Per il quadro generale — principi, criteri, titolarità e modalità di cancellazione — vedi il paragrafo 6 di questa informativa.
Nota. Le durate elencate sono i massimi contrattuali applicati dalla piattaforma E-CARE. Per i dati clinico-sociali (diario, terapie, parametri vitali, dati anagrafici del paziente) l'ente aderente — titolare autonomo ex Art. 24 GDPR — può definire policy interne più restrittive nel proprio ambito di titolarità, entro i minimi imposti dalla normativa sanitaria.
| Categoria di dati | Periodo di conservazione | Base giuridica / criterio |
|---|---|---|
| Dati anagrafici dell'assistito (nome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo, contatti) | Durata dell'assistenza + 10 anni | Obblighi documentali sanitari; Art. 9.2.h GDPR |
| Parametri vitali (pressione, frequenza cardiaca, SpO₂, glicemia, temperatura, peso, ecc.) | Durata dell'assistenza + 10 anni | Art. 9.2.h; documentazione clinica |
| Terapie, prescrizioni e somministrazioni farmacologiche | Durata dell'assistenza + 10 anni | Tracciabilità farmacologica; doc. sanitaria |
| Diario clinico-sociale (note di operatori, medici, familiari, supervisori) | Durata dell'assistenza + 10 anni | Art. 9.2.h; continuità assistenziale |
| Calendario appuntamenti, visite e turni | Durata dell'assistenza + 24 mesi | Art. 6.1.b (esecuzione del contratto) |
| File audio delle note vocali | Cancellato entro pochi minuti dalla trascrizione (retention tecnica massima 90 gg per rielaborazione errori) | Minimizzazione (Art. 5.1.c) |
| Testo trascritto delle note vocali | Come il diario clinico-sociale (durata assistenza + 10 anni) | Art. 9.2.h |
| Conversazioni con assistente AI (chat) | 24 mesi dall'ultima interazione (purga automatica oraria via gdpr-retention) | Art. 6.1.b; miglioramento del servizio |
| Log di utilizzo AI (prompt, modello, costo, esito) | 12 mesi | Trasparenza algoritmica; controllo costi |
| Audit log (modifiche cliniche, consensi, ruoli, operazioni admin) | 24 mesi | Provv. Garante 27/11/2008; Art. 32 GDPR |
| Log invio email transazionali e di autenticazione | 12 mesi | Prova invio; troubleshooting deliverability |
| Log notifiche (push, in-app) | 6 mesi | Diagnostica invii; Art. 6.1.f |
| Endpoint delle push subscription (Web Push) | Fino a revoca del consenso o disinstallazione della PWA | Consenso (Art. 6.1.a) |
| Consensi privacy versionati | 10 anni dalla revoca o dall'ultima versione accettata | Onere della prova ex Art. 7.1 GDPR |
| Account utente e dati di profilo (nome, email, avatar) | Durata del servizio + 30 giorni di grace period alla richiesta di cancellazione | Art. 6.1.b; Art. 17 GDPR |
| Ruoli utente e appartenenze crew (user_roles, crew_members) | Durata del rapporto + 24 mesi | Art. 6.1.b/f; auditabilità accessi |
| Dati di fatturazione, abbonamento e pagamenti (Stripe) | 10 anni | Art. 2220 c.c. (obblighi contabili) |
| Annunci di lavoro e profili pubblici del marketplace | Fino al ritiro da parte dell'utente + 6 mesi | Art. 6.1.b; interesse legittimo dei candidati |
| Cache di geocoding degli indirizzi | 12 mesi | Minimizzazione + performance |
| Backup crittografati del database | 30 giorni in rolling window | Continuità operativa (Art. 32 GDPR) |
Al termine dei periodi indicati i dati sono cancellati o anonimizzati in modo irreversibile tramite job cron orari (soft delete → hard delete definitivo). Puoi richiedere la cancellazione anticipata dei tuoi contenuti dalla sezione Profilo → I tuoi dati personali (GDPR). Alcuni dati clinico-sociali sono di titolarità della cooperativa e non possono essere cancellati prima della scadenza degli obblighi documentali sanitari.
15.1 Revisione periodica delle policy di conservazione (Artt. 5.1.e, 5.2, 24 GDPR)
Le durate elencate nella tabella paragrafo 15 sono soggette a revisione formale annualea cura del DPO, per verificare l'allineamento a normativa vigente (GDPR, Codice Privacy d.lgs. 196/2003, normativa sanitaria nazionale e regionale, Provv. Garante 27/11/2008, Art. 2220 c.c.) e alle finalità dichiarate al paragrafo 3. Ogni revisione è tracciata nel registro interno retention_reviews con revisore, data, esito (confirmed / updated / escalated), sintesi delle modifiche e data della revisione successiva, in adempimento del principio di accountability ex Art. 5.2.
- Oggetto della revisione: (i) coerenza delle durate di ciascuna categoria con obblighi legali aggiornati; (ii) effettiva esecuzione del job orario
gdpr-retention(esame dei report e dei conteggi purgati per tabella); (iii) presenza di nuove categorie di dati non ancora mappate; (iv) segnalazioni degli interessati e reclami ricevuti; (v) impatto di eventuali variazioni ai sub-responsabili (paragrafo 5). - Cancellazione o anonimizzazione: alla scadenza della durata, i dati sono cancellati in modo irreversibile dal database applicativo. Per le categorie in cui la conservazione statistica è utile (es. aggregati di utilizzo), la cancellazione è preceduta da anonimizzazione non reversibile — aggregati senza identificativi diretti o indiretti tali da riconoscere l'interessato ai sensi del Considerando 26.
- Monitoraggio automatico: il job orario
gdpr-retentionlegge la data della revisione più recente e, se scaduta, marca il proprio report con stato overdue. Lo stato è ispezionabile dal DPO senza attese e innesca la revisione entro 30 giorni. - Escalation: se una revisione rileva disallineamenti sostanziali, la modifica dell'informativa e delle scadenze è pubblicata secondo la procedura del paragrafo 18 e — quando incide sui trattamenti che richiedono consenso — comporta la ri-raccolta del consenso ex paragrafo 14.7.
- Trasparenza: la data dell'ultima revisione e la data prevista per la successiva sono comunicate su richiesta dell'interessato al recapito dpo@cooperiamoinsieme.it.
Dettaglio operativo del job orario e dei relativi report: pagina Sicurezza. Analisi di impatto complessiva dei trattamenti: DPIA.
16. Esercizio dei diritti (Artt. 15-22 GDPR)
In qualità di interessato hai diritto di ottenere dal Titolare:
- Accesso (Art. 15) — copia dei dati che ti riguardano e delle finalità.
- Rettifica (Art. 16) — correzione di dati inesatti o incompleti.
- Cancellazione (Art. 17, "diritto all'oblio") — nei limiti degli obblighi di conservazione clinico-sanitaria.
- Limitazione (Art. 18) — sospensione temporanea del trattamento contestato.
- Notifica ai destinatari (Art. 19) — comunicazione delle modifiche ai sub-responsabili.
- Portabilità (Art. 20) — export in formato JSON strutturato e leggibile da macchina.
- Opposizione (Art. 21) — al trattamento basato su legittimo interesse o interesse pubblico.
- Non essere sottoposto a decisioni automatizzate (Art. 22) — non applicabile in senso stretto: E-CARE non adotta decisioni unicamente automatizzate con effetti giuridici o significativi. Le salvaguardie di trasparenza rafforzata, revisione umana, intervento e contestazione sono descritte in paragrafo 14.5.
A chi rivolgersi in funzione del ruolo GDPR
Poiché Cooperiamo Insieme opera con un modello a tre ruoli (vedi paragrafo 1e paragrafo 13), il canale corretto per esercitare i diritti dipende dalla categoria di dati oggetto della richiesta:
- Dati di titolarità Cooperiamo Insieme (account, profilo, consensi, chat AI, marketplace, fatturazione, log): self-service da Profilo → I tuoi dati personali (GDPR) oppure email a privacy@cooperiamoinsieme.it.
- Dati clinico-sociali di titolarità dell'ente aderente (dati anagrafici dell'assistito, parametri vitali, terapie, diario, calendario, trascrizioni note): richiesta da rivolgere all'ente aderente titolare. Cooperiamo Insieme, come responsabile ex Art. 28.3.e, inoltra la richiesta all'ente entro 72 orese ricevuta tramite la piattaforma e ne conserva traccia in audit log.
- Trattamenti in contitolarità (suggerimenti clinici AI, alert su parametri vitali): puoi rivolgerti indifferentemente a Cooperiamo Insieme o all'ente aderente (Art. 26.3 GDPR); i contitolari cooperano internamente per un riscontro unitario.
Modalità operative
- In autonomia dall'app: sezione Profilo → I tuoi dati personali (GDPR)per export completo (Art. 20) e cancellazione dell'account (Art. 17).
- Via email a Cooperiamo Insieme: privacy@cooperiamoinsieme.it, allegando documento d'identità. Risposta entro 30 giorni (prorogabili di 60 giorni per richieste complesse, con comunicazione motivata).
- Tramite l'ente aderente per le categorie in cui è titolare (vedi paragrafo 13).
- Reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ricorso all'autorità giudiziaria.
L'esercizio dei diritti è gratuito, salvo richieste manifestamente infondate o eccessive (Art. 12.5 GDPR).
16.1 Procedura interna per il riscontro entro 30 giorni (Art. 12.3 GDPR)
Cooperiamo Insieme adotta una procedura interna documentata per garantire il riscontro alle richieste degli interessati entro 30 giorni dalla ricezione, prorogabili di ulteriori 60 giorni per richieste particolarmente complesse o numerose, previa comunicazione motivata all'interessato entro il primo mese.
| Fase | SLA interno | Responsabile | Attività |
|---|---|---|---|
| 1. Ricezione e protocollazione | Giorno 0 – entro 24h | DPO / privacy office | Registrazione della richiesta nella tabella gdpr_rights_requests con marca temporale, calcolo automatico della scadenza (+30 giorni), invio di ricevuta all'interessato. |
| 2. Identificazione | Entro 3 giorni | DPO | Verifica dell'identità del richiedente (Art. 12.6). In caso di dubbi ragionevoli, richiesta di documento; il termine dei 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta completa. |
| 3. Qualificazione e routing | Entro 5 giorni | DPO | Classificazione del diritto invocato (Artt. 15-22) e del ruolo GDPR competente (Titolare / Contitolare / Responsabile ex Art. 28) ai sensi di paragrafo 1 e paragrafo 13. Se la richiesta ricade sull'ente aderente titolare, inoltro entro 72 ore con audit log. |
| 4. Istruttoria | Giorni 5-20 | DPO + funzione tecnica | Raccolta dei dati, coordinamento con l'ente aderente per i trattamenti in contitolarità (Art. 26.3), verifica di eventuali limitazioni (obblighi conservazione clinico-sanitaria, diritti di terzi, segreto professionale) e preparazione della risposta. |
| 5. Validazione | Giorni 20-25 | DPO | Controllo formale (completezza, comprensibilità, linguaggio chiaro ex Art. 12.1), verifica dell'assenza di dati di terzi, firma del riscontro. |
| 6. Riscontro all'interessato | Entro 30 giorni | DPO | Invio della risposta con lo stesso canale utilizzato (o quello indicato dall'interessato). Motivazione in caso di rifiuto totale/parziale, con indicazione del diritto di reclamo al Garante e ricorso giurisdizionale (Art. 12.4). |
| 7. Eventuale proroga | Entro il 30° giorno | DPO | Se necessario, comunicazione motivata di proroga fino a ulteriori 60 giorni (Art. 12.3), specificando i motivi del ritardo. |
| 8. Chiusura e audit | Alla risposta | DPO | Aggiornamento dello stato della richiesta, archiviazione della risposta per almeno 5 anni ai fini di accountability (Art. 5.2), aggiornamento dei KPI mensili sui tempi di riscontro. |
Monitoraggio e accountability
- Registro digitale: tutte le richieste sono tracciate nella tabella
gdpr_rights_requests(portale self-service /profilo/diritti) con stato, data di apertura e scadenza calcolata a 30 giorni. - Alert automatici: il DPO riceve promemoria a T-10 e T-3 giorni dalla scadenza per prevenire ritardi.
- Escalation: se la scadenza si avvicina senza istruttoria completata, la richiesta viene marcata overdue e portata a revisione del DPO entro 24 ore.
- Reportistica: KPI trimestrali (numero richieste, tempo medio, tasso di proroga, tasso di rifiuto) inclusi nel programma di audit di paragrafo 10.4.
- Formazione: il personale coinvolto riceve formazione periodica sui tempi e sulle modalità di riscontro, come descritto in paragrafo 10.3.
17. Violazione dei dati personali e notifiche (Artt. 33-34 GDPR)
Cooperiamo Insieme ha adottato una procedura documentata di gestione delle violazioni dei dati personali (personal data breach) in conformità agli Artt. 33 e 34 GDPR, con l'obiettivo di individuare tempestivamente gli incidenti, contenere l'impatto, documentare gli accadimenti e adempiere agli obblighi di notifica all'Autorità Garante e, quando necessario, agli interessati.
Definizione e classificazione
Si considera violazione dei dati personali ogni evento che comporti la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, sia accidentale che illecito, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Alla scoperta di un incidente, il team di sicurezza e il DPO ne qualificano immediatamente la gravità in base ai seguenti criteri:
- Natura e sensibilità dei dati — dati comuni, dati sanitari (categorie particolari ex Art. 9), dati di minori o persone vulnerabili, dati finanziari o di autenticazione.
- Volume e diffusione — numero di interessati coinvolti e ampiezza della divulgazione (accesso interno limitato, accesso esterno, pubblicazione pubblica).
- Severità e probabilità di danno — danno identificabile o potenziale per diritti e libertà degli interessati (discriminazione, furto d'identità, danno economico, danno alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati sanitari).
- Misure tecniche e organizzative attive — cifratura end-to-end, tokenizzazione, pseudonimizzazione, controllo degli accessi, logging, che possono ridurre il rischio concreto.
Fasi della procedura e tempi
| Fase | Tempo | Responsabile | Attività |
|---|---|---|---|
| 1. Rilevamento e segnalazione | Immediato | Tutti gli addetti / sistemi automatici | Segnalazione al security team e al DPO tramite canale dedicato (security@cooperiamoinsieme.it). Preservazione delle evidenze e log. |
| 2. Contenimento e mitigation | Entro 1-4 ore | Security team / Engineering | Isolamento del sistema compromesso, revoca di credenziali, blocco di accessi anomali, patch di sicurezza, attivazione di backup coerenti. Salvaguardia dei dati rimanenti. |
| 3. Valutazione del rischio per gli interessati | Entro 24 ore | DPO con supporto tecnico | Analisi causa root, dati coinvolti, probabilità e gravità del rischio. Determinazione se la violazione sia da classificare come a rischio elevato per gli interessati. |
| 4. Notifica al Garante | Entro 72 ore dalla consapevolezza | DPO / Titolare | Invio della notifica all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite il canale previsto, salvo che la violazione non sia improbabile che comporti rischio per i diritti e le libertà (Art. 33.1). |
| 5. Notifica agli interessati | Senza ingiustificato ritardo | DPO / Titolare | Comunicazione agli interessati quando la violazione è idonea a presentare un rischio elevato per i loro diritti e libertà (Art. 34.1), con linguaggio chiaro e misure adottate. |
| 6. Documentazione e chiusura | Alla conclusione | DPO | Archiviazione nel registro delle violazioni di tutti i fatti rilevanti, cause, effetti, misure correttive e lezioni apprese (Art. 33.5). Aggiornamento della valutazione del rischio se necessario. |
Contenuto della notifica al Garante (Art. 33.3)
La notifica all'Autorità di controllo include, nella misura in cui le informazioni sono disponibili:
- La natura della violazione, incluse le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni personali coinvolte.
- Il nome e i contatti del DPO o di altro punto di contatto per ulteriori informazioni.
- La descrizione delle probabili conseguenze della violazione.
- La descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione, incluse le misure volte a mitigare i possibili danni.
- Qualora e quando appropriato, la comunicazione delle misure atte a rendere meno probabile il rischio di recidività.
Se la notifica non può essere effettuata contemporaneamente in tutti i suoi elementi, è consentita la notifica in più tempi, purché la notifica iniziale avvenga entro le 72 ore.
Notifica agli interessati (Art. 34.1)
Gli interessati sono informati senza ingiustificato ritardo quando la violazione è idonea a presentare un rischio elevato per i loro diritti e libertà. La comunicazione:
- è formulata in linguaggio chiaro e semplice (Art. 12 GDPR), evitando tecnicismi inutili;
- indica la natura della violazione e le categorie di dati coinvolte;
- descrive le conseguenze probabili e le misure adottate per porre rimedio;
- include i contatti del DPO e le azioni consigliate agli interessati per proteggersi;
- ricorda il diritto di reclamo al Garante.
La notifica agli interessati non è richiesta quando sono state già adottate misure tecniche e organizzative efficaci (es. cifratura irreversibile delle chiavi) che rendano i dati incomprensibili, oppure quando sono state adottate misure successive che garantiscano in modo inequivocabile che il rischio elevato non si realizzerà più (Art. 34.3.a-b). Resta in ogni caso l'obbligo di documentazione interna ex Art. 33.5.
Registro delle violazioni e accountability (Art. 33.5)
Ogni violazione, anche se non notificabile all'Autorità o agli interessati, è registrata in un registro delle violazioni gestito dal DPO. Il registro include:
- data e ora del rilevamento, dell'accertamento e della chiusura;
- descrizione tecnica dell'incidente, cause e vettori di attacco;
- categorie di dati e numero di interessati coinvolti;
- valutazione del rischio e motivazione della notifica o meno al Garante;
- misure di contenimento e correttive adottate;
- notifica agli interessati e, se applicabile, all'ente aderente titolare/contitolare.
Il registro è conservato per il tempo necessario a dimostrare la conformità e a supportare eventuali controlli dell'Autorità, ed è reso disponibile su richiesta del Garante.
Ripartizione di responsabilità con enti aderenti
Quando la violazione riguarda dati di titolarità o contitolarità di un ente aderente (dati clinico-sociali dell'assistito), Cooperiamo Insieme:
- comunica l'incidente all'ente senza ingiustificato ritardo, fornendo le informazioni tecniche disponibili;
- coordina la valutazione del rischio e le notifiche in conformità con gli accordi di responsabilità/contitolarità ex Artt. 26 e 28 GDPR;
- supporta l'ente aderente nell'adempimento degli obblighi di notifica, fermo restando che il titolare del trattamento resta responsabile della notifica al Garante e agli interessati per i dati di sua titolarità.
Misure preventive e di miglioramento continuo
La procedura è integrata nel programma di audit di paragrafo 10.4 e nel piano delle misure tecniche di paragrafo 10.5. Dopo ogni incidente significativo viene effettuata una post-mortem per aggiornare controlli, formazione del personale e test periodici di sicurezza, riducendo il rischio di recidività.
18. Contatti privacy e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Titolare del trattamento
Cooperiamo Insieme — Cooperativa Sociale ONLUS
P.IVA 02812020598
Email privacy: privacy@cooperiamoinsieme.it
PEC: cooperiamoinsieme@pec.it
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Ai sensi dell'Art. 37.1(c) GDPR, in ragione del trattamento su larga scala di categorie particolari di dati (dati sanitari degli assistiti), Cooperiamo Insieme ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati. I recapiti sono comunicati al Garante per la protezione dei dati personali ex Art. 37.7 GDPR.
- Email dedicata: dpo@cooperiamoinsieme.it
- PEC: cooperiamoinsieme@pec.it (indicare in oggetto "All'attenzione del DPO")
- Posta ordinaria: c/o Cooperiamo Insieme — Cooperativa Sociale ONLUS, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati, presso la sede legale della Cooperativa.
- Informare e consigliare Titolare e dipendenti sugli obblighi GDPR.
- Sorvegliare l'osservanza del GDPR e delle politiche interne di protezione dei dati.
- Fornire pareri sulla valutazione d'impatto (DPIA) e sorvegliarne l'esecuzione.
- Cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto con l'Autorità.
- Costituire il punto di contatto per gli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati e all'esercizio dei diritti Artt. 15-22 GDPR.
Riservatezza (Art. 38.5 GDPR) — Il DPO è tenuto al segreto e alla riservatezza sulle comunicazioni ricevute. Ogni segnalazione, richiesta o reclamo inviato al DPO è trattato in modo confidenziale.
Tempi di risposta — Le richieste sono evase entro 30 giorni dalla ricezione (Art. 12.3 GDPR), prorogabili di ulteriori 60 giorni in caso di richieste complesse, con comunicazione motivata all'interessato.
Per gli enti aderenti (contitolari/titolari autonomi ex sezione 12) i contatti del rispettivo DPO sono indicati nell'informativa consegnata dall'ente stesso al momento della presa in carico.
19. FAQ sui ruoli di titolarità
Le domande più frequenti sulla ripartizione delle responsabilità tra Cooperiamo Insieme e l'ente aderente. Per il dettaglio giuridico completo vedi paragrafo 1 e paragrafo 13.
Chi è il Titolare dei miei dati?
Dipende dalla categoria di dati. Cooperiamo Insieme è Titolare dei dati della piattaforma (account, log, sicurezza, fatturazione, marketplace, chat AI generalista). L'ente aderente che ti prende in carico è Titolare dei dati clinico-sociali dell'assistito. Vedi la tabella al paragrafo 1.
A chi chiedo l'accesso alla cartella clinica del mio assistito?
All'ente aderente titolare (cooperativa, ASL, RSA, ADI, studio medico). Se scrivi comunque a Cooperiamo Insieme, inoltriamo la richiesta al titolare competente entro i termini di legge (vedi paragrafo 13.2 e paragrafo 16).
Cooperiamo Insieme può leggere le note cliniche del paziente?
No, non in autonomia. Sui dati clinico-sociali dell'assistito Cooperiamo Insieme agisce esclusivamente come responsabile del trattamento ex Art. 28 GDPR, su istruzioni documentate dell'ente aderente. Accessi tecnici (supporto, sicurezza, manutenzione) sono limitati al minimo necessario e registrati in audit log. Vedi paragrafo 13.2.
Se non c'è un ente aderente, chi è il Titolare?
Se sei un privato che usa E-CARE senza convenzione con un ente aderente (per esempio una famiglia che organizza in autonomia il crew domiciliare), Cooperiamo Insieme è Titolare unico di tutti i dati trattati. Il modello a tre ruoli si applica solo quando c'è un ente aderente. Vedi paragrafo 13.4.
Come esercito i diritti Artt. 15–22 se non so a chi rivolgermi?
Canale unico: privacy@cooperiamoinsieme.it. Se la richiesta riguarda dati di cui è titolare l'ente aderente, la inoltriamo al titolare corretto entro i termini di legge, informandoti. Vedi paragrafo 16.
I miei dati vengono trasferiti fuori dall'Unione Europea?
I dati sono ospitati primariamente in UE/SEE. Alcuni sub-fornitori (Google, OpenAI, Cloudflare, Stripe, Apple) operano anche negli Stati Uniti: in quel caso il trasferimento è coperto dalla decisione di adeguatezza UE–USA (Data Privacy Framework) e, come fallback contrattuale, dalle Clausole Contrattuali Standard UE 2021/914 con misure supplementari post-Schrems II. Vedi la mappa completa fornitore per fornitore al paragrafo 7 e il diritto a ricevere copia delle garanzie ex Art. 46.1 GDPR scrivendo a privacy@cooperiamoinsieme.it (vedi paragrafo 7.4).
I servizi AI (trascrizione, riassunti, chat) sono gestiti internamente?
No. Cooperiamo Insieme non eroga direttamente né sviluppa modelli proprietari di AI sui dati sanitari. I servizi di trascrizione, estrazione parametri, riassunti e chat sono forniti da sub-responsabili esterni — Google Gemini e OpenAI — attraverso il Lovable AI Gateway. Ciascun fornitore è vincolato da un DPA ex Art. 28 GDPR e da SCC UE 2021/914 per i trasferimenti verso gli Stati Uniti. Sono inoltre attive garanzie tecniche (TLS, zero-retention, opt-out dall'addestramento, minimizzazione dell'input) e il consenso AI per assistito è granulare. Le garanzie contrattuali (DPA ex Art. 28) valgono per tutti i fornitori AI, sia che il trattamento avvenga in UE sia che avvenga negli USA; per la parte USA si aggiungono SCC UE 2021/914 e Data Privacy Framework. Vedi paragrafo 14.6 e la mappa dei trasferimenti al paragrafo 7.
Come garantite che l'AI non commetta errori clinici o esiti discriminatori?
Gli agenti AI di E-CARE non decidono: producono suggerimenti che l'operatore rilegge e conferma. L'estrazione dei parametri usa uno schema strutturato con range plausibili; i riassunti sono estrattivi; gli alert usano soglie deterministiche configurate dalla crew clinica (non modelli predittivi). Non profilizziamo la persona, non inferiamo categorie protette (origine, religione, orientamento, opinioni politiche, dati genetici o biometrici), non addestriamo modelli sui dati degli assistiti e abbiamo attivato l'opt-out dall'addestramento contrattuale con i fornitori (Google, OpenAI). Vedi le misure dettagliate al paragrafo 14.3-ter, i diritti al paragrafo 14.4 e il canale di reclamo al paragrafo 16.
20. Modifiche all'informativa
La presente informativa è aggiornata quando cambiano finalità, basi giuridiche, sub-responsabili o tempi di conservazione. Le modifiche sostanziali sono notificate in-app e via email agli utenti registrati con almeno 30 giorni di preavviso. Le versioni precedenti sono conservate per consultazione su richiesta al DPO.